2 LALPT). Dal momento che gli insorgenti non sono stati in grado di dimostrare altri “interessi legittimi” a dipendenza della decisione del CdS (nessuno ha dimostrato di trovarsi in rapporto particolare con l’oggetto del litigio o di essere toccato più di altri cittadini dalla decisione impugnata) l’impugnativa da loro interposta contro la modifica d’ufficio dovrebbe quindi essere dichiarata irricevibile per difetto di legittimazione attiva. 1.3. Nel caso concreto vi sono tuttavia giustificati motivi per dubitare che la decisione impugnata costituisca una modifica d’ufficio ai sensi dell’art. 37 LALPT.