I ricorrenti non sono, pacificamente, i destinatari della decisione impugnata; a sostegno della loro legittimazione adducono di essere tutti cittadini attivi di Lugano nonché consiglieri comunali della città. Tali circostanze non sono di per sé sufficienti per riconoscere loro nella fattispecie un “interesse degno di protezione” ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT; contro le decisioni prese d’ufficio dal Consiglio di Stato non é infatti previsto l’istituto dell’“l’actio popularis”, contrariamente a quanto previsto in prima istanza per i ricorsi portati dinanzi al CdS medesimo (cfr. art 35 cpv. 2 LALPT).