{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-338_1995-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21318&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e99dd008a603c274a7d5539f0dffc409"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.338"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1995 90.1994.338"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1995 90.1994.338"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1995 90.1994.338"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:56", "Checksum": "1a13e69ac2a16386ba9407b3f68fede2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1995 90.1994.338\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).\nIl TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n4. I motivi addotti dal Consiglio di Stato a sostegno della riduzione della capienza dell’autosilo previsto sulle part. n. _e _RFD ________da 230 a 145 posti-auto sono essenzialmente due: da un lato si tratta di rispettare le disposizioni sulla protezione dell’ambiente e gli obbiettivi del PR comunale intesi a liberare il centro cittadino dal traffico privato e dall’altro di rispettare il principio della proporzionalità, evitando di imporre ai proprietari dei fondi interessati un vicolo eccessivamente gravoso in rapporto al risultato di interesse pubblico ricercato.\n4.1. A mente di questo Tribunale, la scelta operata dall’autorità governativa merita di essere tutelata.\nLa necessità di ridurre la capienza della prevista infrastruttura era infatti emersa già in sede di esame preliminare del PP1 (12 ottobre 1988). In tale documento il Dipartimento dell’ambiente rilevava che il previsto autosilo sarebbe risultato utile soprattutto se destinato ai residenti della zona _, valutando per contro negativamente una sua destinazione a posteggio pubblico sul genere di quello di _, dato che in questo caso avrebbe contraddetto gli obbiettivi di PR tendenti a favorire il traffico pubblico e scoraggiare l’afflusso in centro di veicoli privati (pag. 10). Per queste ragioni il Dipartimento auspicava un adeguamento della capacità del previsto autosilo allo stretto fabbisogno degli abitanti della zona _, calcolato in 118 posti.\nDopo l’adozione del PP1 da parte del Consiglio comunale cittadino, a due riprese anche la Sezione energia e protezione dell’aria (SEPA) é intervenuta chiedendo che i posti auto del previsto nell’autosilo sui fondi n. _e _RFD fossero unicamente destinati agli abitanti della zona, condizione questa essenziale per ottenere l’approvazione governativa. La SEPA , richiamando le strategie proposte dal Piano di risanamento dell’aria, osservava infatti che “i quartieri centrali della città, fra i quali anche il Landriani, sono già serviti efficientemente da una rete di trasporto pubblico. Per perseguire le finalità del PR in materia di riduzione del traffico veicolare nella città, si tratta ora di indurre una forte utenza del mezzo pubblico, iniziando con una coerente gestione dei posteggi nei quartieri centrali della città”. Ora, come giustamente argomentato dalle autorità inferiori, non si può perseguire una coerente politica di risanamento dell’aria e di riduzione del traffico nel centro cittadino e al contempo aumentare indiscriminatamente l’offerta di posteggi a vantaggio dei residenti e degli utenti di altre zone, quali ad esempio quelli dell’adiacente fascia del “centro storico”. Un siffatto modo di agire, oltre che contraddire gli indirizzi generali del PR di _, andrebbe a contrastare anche uno degli obbiettivi del Piano particolareggiato _, che é quello di garantire la destinazione residenziale del quartiere e di limitare il più possibile il traffico di transito non necessariamente legato alle esigenze dei residenti (cfr. la Relazione tecnica accompagnante il PP1).\nA questo proposito si rammenta che il progetto dell’autosilo qui contestato prevede la realizzazione, a fianco dei 145 posteggi pubblici, di altri 90 posteggi privati da destinare ai residenti degli immobili che sorgeranno sulle part. n. _e _RFD. Si consideri inoltre che nelle vicinanze, anche se fuori dal perimetro interessato dal PP1, sorge già un grande autosilo pubblico (quello di _), situato in posizione ideale per servire tutto il centro cittadino, ed in particolare la zona del cosiddetto “centro storico”."}