{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-338_1995-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21318&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e99dd008a603c274a7d5539f0dffc409"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.338"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1995 90.1994.338"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1995 90.1994.338"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1995 90.1994.338"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:56", "Checksum": "1a13e69ac2a16386ba9407b3f68fede2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1995 90.1994.338\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1.2. I ricorrenti non sono, pacificamente, i destinatari della decisione impugnata; a sostegno della loro legittimazione adducono di essere tutti cittadini attivi di Lugano nonché consiglieri comunali della città. Tali circostanze non sono di per sé sufficienti per riconoscere loro nella fattispecie un “interesse degno di protezione” ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT; contro le decisioni prese d’ufficio dal Consiglio di Stato non é infatti previsto l’istituto dell’“l’actio popularis”, contrariamente a quanto previsto in prima istanza per i ricorsi portati dinanzi al CdS medesimo (cfr. art 35 cpv. 2 LALPT).\nDal momento che gli insorgenti non sono stati in grado di dimostrare altri “interessi legittimi” a dipendenza della decisione del CdS (nessuno ha dimostrato di trovarsi in rapporto particolare con l’oggetto del litigio o di essere toccato più di altri cittadini dalla decisione impugnata) l’impugnativa da loro interposta contro la modifica d’ufficio dovrebbe quindi essere dichiarata irricevibile per difetto di legittimazione attiva.\n1.3. Nel caso concreto vi sono tuttavia giustificati motivi per dubitare che la decisione impugnata costituisca una modifica d’ufficio ai sensi dell’art. 37 LALPT.\nSi ricorda infatti che con una prima decisione (di rinvio) del 24.3.1992 il Consiglio di Stato aveva approvato il PP1, ordinando però al comune l’allestimento di una variante che riducesse i posteggi pubblici del previsto autosilo da 230 a 145; il Consiglio comunale di Lugano non ha tuttavia approvato la variante presentatagli dal Municipio, allestita conformemente alle disposizioni del Consiglio di Stato. Constatato il rifiuto del comune, il Consiglio di Stato, con l’impugnata risoluzione, ha quindi adottato e pubblicato di sua iniziativa il provvedimento pianificatorio vanamente ordinato al comune.\nIn tal caso non si tratta però più di una modifica d’ufficio di una variante presentata per approvazione (il comune non ha infatti presentato nessuna variante!), bensì di un intervento del Consiglio di Stato come organo superiore di vigilanza della pianificazione nei confronti di un comune riottoso. La procedura é retta dall’art. 105 LALPT (“Norme coattive”) che si applica espressamente anche ai casi di mancata adozione di decisioni emanate dal CdS in sede di approvazione di PR (cfr. art. 105 cpv. 1).\nSe così è però, la procedura seguita dal Consiglio di Stato non è stata regolare. L’art. 105 LALPT prescrive infatti che in caso di mancata esecuzione da parte comunale il Consiglio di Stato può fare allestire (a spese del Comune) la variante dal Dipartimento, il quale seguendo la procedura prevista dall’art. 32 LALPT la sottopone poi al comune con l’invito a prendere le sue conclusioni entro un congruo termine (105 cpv. 3). Se il comune persiste nel suo atteggiamento omissivo e non provvede a pubblicare la variante, lo fa il Dipartimento, osservando la procedura dell’art. 34 LALPT (105 cpv. 4). Contro questa pubblicazione l‘art. 105 cpv. 5 prevede il ricorso (in prima istanza) al CdS ai sensi dell’art. 35 LALPT, ciò che permette di salvaguardare i diritti di tutti i cittadini (actio popularis).\nNe discende che il TPT non sarebbe di per sé competente a decidere sui presenti ricorsi, interposti contro una variante pubblicata ex art. 105 LALPT, dato che l’autorità di ricorso designata dai combinati disposti di cui all’art. 105 cpv. 5 e 35 LALPT é il Consiglio di Stato.\nNella fattispecie tuttavia il Consiglio di Stato, invece di incaricare il Dipartimento di allestire e pubblicare la variante, vi ha proceduto lui stesso, in dispregio della procedura prevista all’art. 105 LALPT. Ora, é pacifico che non é possibile ricorrere contro la stessa autorità che ha preso la decisione impugnata; per censurare l’operato del Consiglio di Stato ai ricorrenti non rimane quindi altra possibilità che un ricorso al TPT; in tal caso vanno però garantiti gli stessi diritti ricorsuali che sarebbero stati possibili con l’istanza di primo grado, di fatto resa impossibile (e inutile) per effetto dell’agire del CdS.\nMotivi di equità, ma anche di economia processuale (i ricorrenti avrebbero molto probabilmente contestato la variante anche se pubblicata dal Dipartimento), impongono di riconoscere agli insorgenti la legittimazione a ricorrere ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 lett. a) LALPT (actio popularis), pur trattandosi di un ricorso innanzi al TPT, normalmente regolato dall’art. 38 LALPT (cfr. cons. 1.1.). In definitiva, il cittadino che vede adottata d’imperio dal CdS, in vece del comune o del Dipartimento, una variante deve poter insorgere anche se la stessa non ha seguito la giusta procedura di adozione.\nAlla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile in ordine.\n2. Nel merito gli insorgenti censurano il provvedimento governativo, giudicando che si tratta di un mero giudizio di opportunità di competenza delle autorità comunali; sostituendo la sua volontà a quella del legislativo comunale, il Consiglio di Stato avrebbe violato la sua autonomia. Essi sostengono che, d’altronde, il Consiglio di Stato stesso, rinviando il PP1 al comune per una nuova procedura di adozione invece che procedere subito ad una modifica d’ufficio, avrebbe esplicitamente riconosciuto la competenza di quest’ultimo a decidere sovranamente su di una questione di sua esclusiva competenza.\n3. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti)."}