{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-338_1995-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21318&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e99dd008a603c274a7d5539f0dffc409"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.338"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1995 90.1994.338"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1995 90.1994.338"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1995 90.1994.338"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:56", "Checksum": "1a13e69ac2a16386ba9407b3f68fede2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1995 90.1994.338\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n5 dicembre 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliere |\nTito Ponti |\nvisti i ricorsi 16 marzo 1994 e 3 maggio 1994 di\n|\n|\n1. ____________ 2. ________________________,____________- ____________, 3. ____________ ____________, ____________ ____________, 4. ____________ ____________, ____________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 8 febbraio 1994, n. 1164, del Consiglio di Stato in merito alla variante relativa al posteggio pubblico del PP “zona ____________” (PP1) del Comune di ____________; |\nviste le osservazioni 25 maggio 1994 del Municipio di ____________ e la risposta 27 aprile 1994 del Consiglio di Stato,\nletti ed esaminati gli atti,\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Il Piano particolareggiato della zona Landriani (PP1) é stato approvato il 24 marzo 1992. Nell’approvare il PP1 l’autorità governativa ha ordinato al comune l’adozione e la pubblicazione di una variante che considerasse una riduzione da 230 a 145 dei posteggi pubblici dell’autosilo previsto sulle part. n. ____________e ____________RFD ____________.\nTale riduzione scaturiva dall’esigenza di rispettare le condizioni poste dal preavviso 16.4.1991 della ____________,la quale chiedeva sostanzialmente che i posti auto previsti negli autosili fossero esclusivamente destinati ai residenti nel quartiere.\nb. Il Municipio di Lugano ha sottoposto la variante al proprio Consiglio comunale con messaggio del 15 giugno 1992. Il CC, nella seduta del 5/6 luglio 1993 non ha tuttavia adottato la variante, venendo a mancare nella votazione la maggioranza assoluta richiesta dall’art. 13 cpv. 1 lett. d LOC.\nc. Con decisione del 8 febbraio 1994 il Consiglio di Stato ha nondimeno approvato la variante del PP1 concernente la riduzione da 230 a 145 dei numero dei posti auto dell’autosilo pubblico previsto ai fondi n. ____________e ____________RFD. La stessa é stata quindi pubblicata sul FU del 15.2.1994.\nd. Con gravame del 16 marzo 1994 ____________ ____________ ____________ ____________, ____________ ____________e ____________ ____________sono insorti davanti al TPT chiedendo l’annullamento della decisione del Consiglio di Stato e la conferma dell’adozione del PP1 così come votato dal CC cittadino nella seduta del 5 luglio 1993.\nA sostegno delle loro domande hanno in particolare invocato una violazione dell’autonomia comunale e dell’art. 212 lett. a LOC. Evidenziano inoltre la necessità, per il centro di___________, di disporre di un autosilo pubblico di 230 posti.\ne. Con risposta 27 aprile 1994 il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame; nel merito ribadisce come la decretata riduzione della capienza dei posteggi dell’autosilo debba essere intesa alla stregua di una modifica d’ufficio determinata dalle necessità di adeguamento della legislazione comunale ai disposti federali in materia di protezione dell’ambiente; nega pertanto che in questo contesto vi sia spazio per un sindacato di opportunità da parte del legislativo comunale.\nAlle medesime conclusioni giunge il Municipio di ____________ con osservazioni del 25 maggio 1994, il quale, da parte sua, solleva forti dubbi sulla legittimazione attiva dei ricorrenti, osservando che non figurano fra gli enti o le persone menzionate dall’art. 38 cpv. 4 LALPT.\nf. Chiamati in causa, i proprietari dei fondi mapp. n. ____________ ____________ ____________ ____________ e ____________ ____________A____________hanno presentato le loro osservazioni in data 2 febbraio 1995.\nEssi propugnano la reiezione del gravame, allineandosi sulle posizioni del Municipio di ____________e del Consiglio di Stato,\ng. In data 5 settembre 1994 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione il rappresentante del Municipio di ____________ha precisato che oltre ai 145 posteggi pubblici, l’autosilo prevede anche 90 posteggi privati, destinati ai residenti degli immobili delle part. n. ____________e ____________RFD.\nDopo ampia discussione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. Il ricorso, interposto nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, è tempestivo.\nQuanto alla legittimazione degli insorgenti e alla competenza del Tribunale adito si considera quanto segue.\n1.1. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. a. LPT il diritto cantonale deve garantire la legittimazione a ricorrere contro le decisioni e i piani di utilizzazione fondati sulla LPT e sulle sue disposizioni di applicazione, cantonali e federali, almeno nella stessa misura prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.\nL’art. 38 LALPT stabilisce al cpv. 1 che le decisioni prese dal Consiglio di Stato in sede di approvazione del PR e di evasione dei ricorsi possono essere impugnate presso il Tribunale della pianificazione del territorio e al cpv. 4 legittima a ricorrere il Comune, i già ricorrenti, per gli stessi motivi, e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato.\nA mente della giurisprudenza federale, l’interesse degno di protezione è dato se il ricorrente è toccato più di chiunque altro dalla decisione impugnata, si trova con l’oggetto del litigio in un rapporto particolare; altrimenti detto, se può vantare un interesse personale, immediato ed attuale all’annullamento rispettivamente alla riforma della decisione avversata (DTF 116 Ib 323 consid. 2, 113 Ib 228).\nQuesto interesse è generalmente riconosciuto al destinatario della decisione medesima, che assume il ruolo di parte nel procedimento, in contrapposizione all’autorità che ha preso la decisione impugnata."}