La risoluzione impugnata viola con ciò il diritto federale e questo TPT non può che pronunciare l’annullamento, su questo punto, della querelata risoluzione governativa. Non compete invece al tribunale stabilire a quale zona i fondi vadano assegnati, se effettivamente alla zona edificabile o di completamento rispettivamente di mantenimento degli insediamenti, come chiede il ricorrente o invece alla zona agricola, a una zona protetta o ad altra prevista dal PR. Questa competenza spetta unicamente al comune.