A ciò si aggiungano chiare preoccupazioni d’ordine paesaggistico. Ora la risposta pianificatoriamente corretta a simili preoccupazioni è semmai l’istituzione di una zona di protezione o l’attribuzione dei fondi alla zona agricola, non la rinuncia a dar loro una destinazione. Nella fattispecie l’assegnazione dei terreni litigiosi alla zona SDS non si giustifica e il Consiglio di Stato l’ha a torto approvata. La risoluzione impugnata viola con ciò il diritto federale e questo TPT non può che pronunciare l’annullamento, su questo punto, della querelata risoluzione governativa.