{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-336_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21317&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9fbfc4989bc316f23bd7618715fdcdfa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.336"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.336"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.336"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.336"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:04", "Checksum": "eeb71fc6459f3bb2a76f1db76a6113ff", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.336\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n“Ciò non significa, afferma il Tribunale federale, che se sussistano incertezze non se ne debba tener conto, ma lo si potrà fare solo se queste sono pianificatoriamente fondate.” Così, avverte la somma istanza, nelle ipotesi dell’art. 18 cpv. 2 LPT, che consente di creare zone di PR per comprensori la cui utilizzazione non è ancora determinata o in cui una determinata utilizzazione dev’essere ammessa solo più tardi. Così inoltre nell’ambito della zona di pianificazione (art. 27 LPT), che vieta interventi suscettibili di pregiudicare la pianificazione in via di formazione. Altre incertezze, non determinate da motivi pianificatori, non giustificano remore nell’adempimento del dovere di pianificare. Si consideri, avverte il Tribunale federale, che “per sua natura la pianificazione è chiamata a operare in un futuro per molti versi ancora oscuro, ch’essa contribuisce con la sua azione a formare. Ora questa funzione può essere assolta unicamente da una pianificazione vincolante, su cui il proprietario possa fare affidamento” (DTF 118 Ia 165 consid. 3c, pag. 173, trad. ns).\n4.3 Risulta da questo excursus che, all’infuori dei casi in cui l’istituzione di una zona di riserva è dettata dall’incertezza sulla destinazione da dare al comprensorio, incertezza non superabile coi normali strumenti pianificatori, la giurisprudenza, specie quella meno remota, tende a negare la legittimità del provvedimento. Se il comprensorio risponde alla definizione dell’art. 15 LPT e non vi sono motivi per attribuirlo di preferenza ad altra zona, se dunque non possono esservi dubbi sulla sua destinazione, l’inclusione in zona di riserva non ha in linea di principio motivo di essere (DTF 116 Ia 330).\nPer poter nondimeno creare una zona di riserva ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LPT (e delle corrispondenti norme cantonali e comunali), come nel caso del comune che vuole distribuire nel tempo la costruzione di una zona edificabile già prevedibile nella sua estensione finale, occorrono ragioni pianificatorie pertinenti e importanti, che prevalgano sull’obbligo di conferire subito una connotazione pianificatoriamente chiara e definitiva a tutto il territorio comunale. Può qui essere rimandato al già citato DTF 104 Ia 142: “Non pare irragionevole di promuovere a breve termine la concentrazione dell’edificazione nella zona edificabile definitiva, vietando temporaneamente alla costruzione i terreni di seconda tappa fintanto che ve ne sia di liberi nella prima” (cfr. parimenti DTF 108 Ia 36 e 110 Ib 267). Ma, come già rilevato, nella ponderazione dei vari interessi in giuoco cui una pianificazione seria non può sottrarsi (art. 3 OPT), bisogna tener conto tra le diverse circostanze rilevanti che tale modo di procedere può alterare il mercato, provocare un’artificiosa rarefazione dell’offerta, fare pressione sui prezzi, creare ingiustificate disparità di trattamento. E’ dunque semmai da usare solo laddove la situazione locale (configurazione orografica, stato dell’edificazione e dell’urbanizzazione, ecc.) fornisce una chiara chiave di ripartizione in comparti da subito edificare e altri da tenere in riserva, sempre che questa suddivisione risponda a pertinenti motivazioni pianificatorie.\nUna cosa è certa. La zona di riserva non deve servire al comune per camuffare un dezonamento ritardato e dilazionare così le indennità espropriative (cfr. DTF 110 Ia 53 consid. 4; 112 Ia 317). Altrettanto certo è che il comune non è liberato dall’obbligo di “stabilire le zone da delimitare in priorità” (DTF 112 Ia 316)”. Non può ad es. inserire nella zona di riserva un’area che appartiene per natura e vocazione alla zona agricola e che come tale va subito attribuita. Né sotto le mentite spoglie di una zona di riserva può in realtà mascherare una zona di protezione, alle cui eventuali indennità di espropriazione tenti in tal modo di sottrarsi. In questo senso DTF 116 Ia 330: “Andererseits darf die Reservezone nicht auf Kosten der Bau, -Landwirtschafts - oder Schutzzone ausgeschieden werden; die Reservezonierung setzt ein bundesrechtskonforme Ausscheidung diesere Grundnutzungszonen voraus. Insbesondere ist Land, das nach der gesetzlichen Vorschrift in die Bauzone gehöhrt, in eine Bauzone und nicht in eine Reservezone einzuweisen.\nPer concludere, se non vi sono stringenti motivi d’ordine pianificatorio per non attribuire subito un comparto ad una specifica zona di PR, sia per l’impossibilità di definirne subito la destinazione (incertezza) sia perché pertinenti ragioni inerenti alla pianificazione giustificano il differimento, il pianificatore comunale deve prendere partito, fare le scelte che gli competono, attribuire il comparto ad una zona regolamentare e non rifugiarsi nel silenzio pianificatorio, nella sospensione del giudizio. Viola altrimenti il diritto federale che proscrive una pianificazione a macchie di leopardo.\n5. in concreto\nIl piccolo nucleo di _______________è protetto a monte e ai fianchi da una linea di arretramento che lo avvolge in una larga fascia non edificabile. Ai lati è stata inoltre creata una zona verde AP-EP. Dietro il nucleo il terreno sale assai ripido per poi formare un pianoro, racchiuso dal bosco. Qui sono situati i mapp. _______________e _______________che il PR inserisce in zona SDS; assieme a gran parte del mapp. _______________.\nLì, uniche costruzioni in tutta la zona SDS, sorgono una modesta abitazione (83 mq) e un minuscolo rustico (11 mq). Nella parte inferiore della particella è ricavata una fascia AP-EP, confinante col nucleo.\nSe ora ricerchiamo i motivi per i quali il PR ha inserito i suddetti terreni nella zona senza destinazione specifica, dobbiamo subito scartare l’incertezza circa l’evoluzione futura, che in concreto non entra in considerazione e non viene giustamente fatto valere dal comune."}