{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-336_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21317&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9fbfc4989bc316f23bd7618715fdcdfa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.336"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.336"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.336"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.336"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:04", "Checksum": "eeb71fc6459f3bb2a76f1db76a6113ff", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.336\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.1 L’art. 22ter Cost., adottato da popolo e Cantoni il 14 settembre 1969 in una con l’art. 22quater sulla pianificazione del territorio, eleva la proprietà a diritto costituzionalmente garantito. La garanzia della proprietà non è però assoluta: Confederazione e Cantoni hanno facoltà di restringerla, risp. di espropriarla, in via legislativa, se l’interesse pubblico lo richiede.\nLa garanzia ha per oggetto:\na) la proprietà in quanto istituto (Institutsgarantie) e\nb) i diritti individuali del proprietario contro gli interventi dello Stato (Bestandesgarantie)\n2.2 Garanzia della proprietà come istituto\nIl legislatore non può emanare norme che sopprimono l’istituto giuridico, lo vanificano, lo svuotano della sua sostanza, ne intaccano il nucleo vitale. Deve salvaguardare i diritti essenziali di disposizione e di godimento inerenti alla proprietà; lasciare ai privati un minimo di autonomia nella disposizione dei loro diritti patrimoniali (G. Müller, Commentaire del Cost. féd. art. 22ter n. 12).\n2.3 Garanzia dei diritti individuali\nSono protetti i diritti patrimoniali concreti del proprietario, ad es. la proprietà di un determinato fondo, una servitù, il possesso.\nLa garanzia dell’art. 22ter Cost. vieta a tutti gli organi statali - al legislatore come agli organi esecutivi - di limitare questi diritti, nella misura in cui la restrizione non si fonda su una base legale sufficiente, non è giustificata da motivi d’interesse pubblico e non è proporzionale (G. Müller, op. cit. n. 16).\n3. Base legale\nLe restrizioni di diritto pubblico della proprietà devono avere una base legale, devono cioè essere previste da una norma generale e astratta emanata dall’organo competente. Per gli atti normativi importanti la competenza spetta in linea di principio al legislatore; è cioè richiesta una legge in senso formale, soggetta a referendum. Per disposizioni di secondaria importanza basta invece una legge in senso materiale (ordinanza o regolamento) emanata dall’esecutivo, al quale il legislatore può peraltro delegare entro certi limiti e a certe condizioni le proprie competenze legislative (cfr. G. Müller, Comm. Cost. fed., art. 22ter n. 27 seg.). Se poi le restrizioni della proprietà sono particolarmente incisive la giurisprudenza federale esige una legge formale chiara ed univoca (DTF 115 Ia 288).\n3.1 A proposito di restrizioni della proprietà poste in atto da un piano regolatore va considerato ch’esso non costituisce né una norma generale astratta né una decisione amministrativa, ma un istituto giuridico sui generis che a seconda dei casi si apparenta piuttosto all’una che all’altra categoria .\nIn adempimento del precetto costituzionale che prescrive una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio, il PR disciplina l’uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone e stabilendo le norme di attuazione concernenti sia le singole zone sia l’intero territorio.\nNella misura in cui le relative disposizioni regolano “una pluralità di situazioni concrete sumibili a una fattispecie tipica” (DTF 90 I _______________, in altri termini, “hanno per destinatari una cerchia indeterminata di persone e (...) disciplinano una serie indefinita di fattispecie prescindendo dal caso concreto e dalle persone” (Rep. _______________; DTF 106 Ia 386), la restrizione della proprietà che ne procede trova in esse, norme astratte e generali, adottate dal legislatore comunale e soggette a referendum, la propria base legale.\nLa premessa è che il comune tragga dal diritto cantonale la competenza di emanare simili disposizioni. Ora i comuni possono, in genere, “essere attivi in materia di legislazione e creare loro stessi le basi per una restrizione della proprietà entro i limiti della loro autonomia \" (Jagmetti, Commentario alla Costituzione federale, ad art. 22 quater no. 10). “In generale una regolamentazione comunale costituirà una base legale sufficiente se è stata adottata dall’organo legislativo comunale”, precisa Moor in Droit administratif, I. vol., 2.a ed. pag. 336, attribuendo al principio della gerarchia delle norme e non della base legale l’esigenza che il comune sia competente a legiferare nella specifica materia secondo il diritto cantonale (cfr. inoltre op. cit., II vol. pag. 298). Ciò vale segnatamente per l’adozione del PR (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale n. _______________e _______________).Nell’ordinamento giuridico ticinese spetta al comune adottare il PR, al Consiglio di Stato approvarlo. Quale debba esserne il contenuto non è stabilito esaustivamente dal diritto cantonale (LALPT) che si limita ad enunciare i principi e gli obiettivi generali che il piano deve realizzare e, dopo aver precisato che il PR comprende tra i suoi componenti le rappresentazioni grafiche e le norme di attuazione, ne enumera, ma solo in modo esemplificativo, i possibili contenuti (art. 28 LALPT).\nIl comune gode dunque di un’ampia autonomia nel definire l’assetto del proprio territorio e nel regolarne l’uso. Tuttavia, laddove l’ordinamento comunale comporti restrizioni particolarmente importanti della proprietà e, in particolare, se la restrizione si presenta in forme atipiche, inconsuete, la competenza del comune di imporla tramite il suo PR deve risultare chiaramente e senza possibili equivoci dal diritto cantonale. Non si tratta della base legale della restrizione stessa (tale è e rimane la disposizione del PR che prevede tale restrizione), ma dell’attribuzione al comune della competenza di restringere in quel modo e misura la proprietà, competenza che per l’importanza della restrizione, rispettivamente per la singolarità del provvedimento (col pericolo che si diffonda e faccia scuola) non possa dedursi dalla normale autonomia comunale, che ne risulta così precisata (cfr. per analogia le considerazioni in 118 Ia 245 consid. 3c, in part. pag. 250).\n"}