{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-336_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21317&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9fbfc4989bc316f23bd7618715fdcdfa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.336"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.336"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.336"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.336"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:04", "Checksum": "eeb71fc6459f3bb2a76f1db76a6113ff", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.336\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n21 agosto 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 12 gennaio 1994 di\n|\n|\n____________ ____________, ____________, rappr. da: ____________ ____________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1993 che approva il PR del Comune di _______ Sezione _________ e nel contempo respinge i ricorsi di prima istanza della qui insorgente; |\nvisto le osservazioni 17 maggio 1994 del Comune di ____________e la risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato;\nvisto il sopralluogo del 14 ottobre 1994;\nletti gli atti ed esperiti gli accertamenti necessari;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Il ricorrente è proprietario delle part. ____________ e ____________ RFT ____________, frazione di ____________. Il PR di_______________Sezione _______________e _______________, adottato dal Consiglio comunale il 24 febbraio 1992 e approvato dal Consiglio di Stato con la querelata risoluzione, le inserisce nel territorio senza destinazione specifica SDS.\nIl ricorrente, che già aveva impugnato il PR in prima istanza e che aveva visto respingere il proprio gravame dal Consiglio di Stato, insorge nuovamente in questa sede, chiedendo in via principale che i mapp. _______________e _______________vengano inseriti in zona edificabile, in via subordinata che lo siano in zona Ci e, ancor più subordinatamente, in zona Mi. Con protesta di spese e ripetibili.\n“Ammesso e non concesso che non vi sia una necessità di estendere la zona edificabile nella zona di _______________- conclusione perlomeno opinabile e in alcun modo suffragata dalle necessarie indicazioni -”, afferma il ricorrente, è contrario al principio della parità di trattamento e viola la garanzia della proprietà sancita dall’art. 22ter Cost. il rifiuto di attribuire i fondi in questione alla zona Ci (completazione degli insediamenti) o alla Mi (zona di mantenimento degli insediamenti).\n“Se l’interesse pubblico primario fosse effettivamente, come viene sostenuto, di non aumentare l’estensione della zona edificabile, in quanto non ritenuta indispensabile, ecco che lo scopo sarebbe comunque raggiunto anche con l’inclusione in una delle altre due zone postulate (...) in via subordinata. Infatti, anche in tal caso non sono possibili nuove edificazioni. Il tutto alla stregua di una inclusione in zona SDS... “Non esiste pertanto un interesse pubblico preponderante all’inclusione in zona SDS piuttosto che in zona Ci o Mi.”\nIl ricorrente, invece, ha tutto l’interesse a vedere i suoi terreni inclusi in zona Ci o Mi, piuttosto che SDS, in quanto nelle prime due avrebbe la possibilità, esclusa nell’ultima, di adattare gli edifici “al fine di adibirli a residenza primaria”. Lo stesso comune e cantone potrebbero averne un beneficio (perlomeno fiscale) e ad ogni modo non ne avrebbero nocumento. “Pretendere ciononostante l'introduzione in zona SDS viola pertanto pure il principio della proporzionalità.”\nb. Nelle sue osservazioni il Municipio precisa le condizioni, non presenti nella fattispecie, alle quali una porzione di terreno può essere inserita in Zona di mantenimento degli insediamenti. “Né può essere considerata l’eventuale necessità del ricorrente di ampliare il proprio rustico per poterlo adibire ad abitazione primaria.” Il Comune chiede quindi la reiezione del ricorso.\nIl Consiglio di Stato rileva che i fondi del ricorrente facevano parte della zona residua nel PR precedente e che non vi sono motivi per inserirli ora nella zona edificabile. Mentre in prima istanza ha ritenuto opportuno non accogliere la richiesta ricorsuale di inserimento in zona SDS (ricorda che i motivi principali di tale decisione risiedevano “nel fatto che la situazione attuale è definita da un’utilizzazione residenziale a carattere secondario in un contesto quale quello di _______________che presagiva già ampliamenti per renderla utilizzabile), ritiene giustificato, in questa sede, “non opporsi ad un eventuale inserimento in Zona di mantenimento degli insediamenti per l’edificio esistente.” Il Consiglio di Stato postula quindi il parziale accoglimento del ricorso, “ai sensi del considerando”, senza peraltro indicare i motivi del ripensamento.\nIn sede si sopralluogo il ricorrente insiste perché il suo terreno venga inserito in Zona di mantenimento degli insediamenti.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\nIn Ordine\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto la legittimazione attiva del ricorrente, già insorto, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n2. Garanzia della proprietà\nLa ricorrente si duole che l’inserimento dei suoi fondi in zona non edificabile violi la garanzia della proprietà sancita dall’art. 22ter Cost."}