Questo TPT non può dunque che pronunciarne l’annullamento, su questo punto. Non gli compete invece di stabilire a quale zona i fondi vadano assegnati: se effettivamente alla zona edificabile o in quale altra. Questa competenza è unicamente del comune. 6. Per i motivi anzidetti e per l’annullamento della risoluzione impugnata che ne è l’inevitabile conseguenza si rende superfluo verificare la sussistenza di un interesse pubblico preponderante e del rispetto del principio di proporzionalità 7. Tasse e spese di giustizia, ripetibili Poiché il comune è intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche va esente da spese e tasse di giustizia;