di espropriarla, in via legislativa, se l’interesse pubblico lo richiede. La garanzia ha per oggetto: a) la proprietà in quanto istituto (Institutsgarantie) e b) i diritti individuali del proprietario contro gli interventi dello Stato (Bestandesgarantie) 2.2 Garanzia della proprietà come istituto Il legislatore non può emanare norme che sopprimono l’istituto giuridico, lo vanificano, lo svuotano della sua sostanza, ne intaccano il nucleo vitale. Deve salvaguardare i diritti essenziali di disposizione e di godimento inerenti alla proprietà; lasciare ai privati un minimo di autonomia nella disposizione dei loro diritti patrimoniali (G. Müller, Commentaire del Cost. féd.