Il suo inserimento in zona senza destinazione specifica è irragionevole e viola il principio della parità di trattamento. b. Nelle sue osservazioni il Comune precisa che l’inserimento in zona SDS “non deriva affatto da una situazione di ‘fronte bosco’, ... bensì dal fatto che, da un lato i bisogni prevedibili per i prossimi 15 anni non giustificano un ulteriore ingrandimento della zona edificabile, dall’altro per le caratteristiche territoriali specifiche di questo fondo, come di quelli vicini, è ben difficile prevedere un’altra destinazione.” Contesta l’affermazione ricorsuale “secondo la quale il terreno si trova a stretto confine con altri terreni edificabili.