{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-335_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21316&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dcdced27c33e6121edb189eea13dd312"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.335"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.335"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.335"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.335"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:04", "Checksum": "d6c46e3cd722668d2a479a61c1e6a803", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.335\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n21 agosto 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 12 gennaio 1994 di\n|\n|\n____________ ____________, ____________, rappr. da: ____________ ____________, ____________ ____________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1993 che approva il PR del Comune di -------- Sezione ___________ e nel contempo respinge i ricorsi di prima istanza della qui insorgente; |\nvisto le osservazioni 17 maggio 1994 del Comune di ____________e la risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato;\nvisto il sopralluogo del 4 ottobre 1994;\nletti gli atti ed esperiti gli accertamenti necessari;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Il ricorrente è proprietario della part. ____________ RFT ____________, frazione di ____________. Il PR di ____________, Sezione ____________e ____________, adottato dal Consiglio comunale il 24 febbraio 1992 e approvato dal Consiglio di Stato con la querelata risoluzione, la inserisce nel territorio senza destinazione specifica SDS.\nIl ricorrente, che già aveva impugnato il PR in prima istanza e che aveva visto respingere il proprio gravame dal Consiglio di Stato, insorge nuovamente in questa sede, chiedendo il mapp. ____________venga inserito in zona edificabile, con conseguente modifica del PR. Protestate spese e ripetibili.\nRileva che con risoluzione del 10.5.1993 la Sezione forestale, ____________ ha dichiarato totalmente non boschivo il fondo in questione. Confinante con altre particelle già edificate e, direttamente con la strada cantonale, il terreno è interamente urbanizzato (c’è l’allacciamento all’acqua potabile, all’elettricità, ecc.). Il suo inserimento in zona senza destinazione specifica è irragionevole e viola il principio della parità di trattamento.\nb. Nelle sue osservazioni il Comune precisa che l’inserimento in zona SDS “non deriva affatto da una situazione di ‘fronte bosco’, ... bensì dal fatto che, da un lato i bisogni prevedibili per i prossimi 15 anni non giustificano un ulteriore ingrandimento della zona edificabile, dall’altro per le caratteristiche territoriali specifiche di questo fondo, come di quelli vicini, è ben difficile prevedere un’altra destinazione.” Contesta l’affermazione ricorsuale “secondo la quale il terreno si trova a stretto confine con altri terreni edificabili. Dal piano delle zone risulta infatti che tutti i sedimi a sud-est della strada sono stati inseriti in zona SDS.”\nChiede pertanto la reiezione del ricorso.\nNella sua risposta il Consiglio di Stato dichiara che per questo fondo, ubicato in località “____________”, valgono le stesse considerazioni espresse per il fondo 680, sito in località “____________”. La situazione di questo fondo è analoga a quella di molti altri di quel comparto, formanti nel complesso “una superficie piuttosto ampia.” “L’attribuzione alla zona senza destinazione specifica di questo comparto, che ha nella strada cantonale la sua più chiara delimitazione pianificatorio-urbanistica, risulta la più pertinente sulla base delle conoscenze dei contenuti del territorio fuori zona edificabile del Comune.”\nIl Consiglio di Stato chiede quindi l’integrale rigetto del ricorso\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\nIn Ordine\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto la legittimazione attiva del ricorrente, già insorto, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n2. Garanzia della proprietà\nIl ricorrente si duole che l’inserimento dei suoi fondi in zona non edificabile violi la garanzia della proprietà sancita dall’art. 22ter Cost.\n2.1 L’art. 22ter Cost., adottato da popolo e Cantoni il 14 settembre 1969 in una con l’art. 22quater sulla pianificazione del territorio, eleva la proprietà a diritto costituzionalmente garantito. La garanzia della proprietà non è però assoluta: Confederazione e Cantoni hanno facoltà di restringerla, risp. di espropriarla, in via legislativa, se l’interesse pubblico lo richiede.\nLa garanzia ha per oggetto:\na) la proprietà in quanto istituto (Institutsgarantie) e\nb) i diritti individuali del proprietario contro gli interventi dello Stato (Bestandesgarantie)\n2.2 Garanzia della proprietà come istituto\nIl legislatore non può emanare norme che sopprimono l’istituto giuridico, lo vanificano, lo svuotano della sua sostanza, ne intaccano il nucleo vitale. Deve salvaguardare i diritti essenziali di disposizione e di godimento inerenti alla proprietà; lasciare ai privati un minimo di autonomia nella disposizione dei loro diritti patrimoniali (G. Müller, Commentaire del Cost. féd. art. 22ter n. 12).\n2.3 Garanzia dei diritti individuali\nSono protetti i diritti patrimoniali concreti del proprietario, ad es. la proprietà di un determinato fondo, una servitù, il possesso.\nLa garanzia dell’art. 22ter Cost. vieta a tutti gli organi statali - al legislatore come agli organi esecutivi - di limitare questi diritti, nella misura in cui la restrizione non si fonda su una base legale sufficiente, non è giustificata da motivi d’interesse pubblico e non è proporzionale (G. Müller, op. cit. n. 16).\n3. Base legale"}