Per i motivi anzidetti e per l’annullamento della risoluzione impugnata che ne è l’inevitabile conseguenza si rende superfluo verificare la sussistenza di un interesse pubblico preponderante e del rispetto del principio di proporzionalità 7. Tasse e spese di giustizia, ripetibili Poiché il comune è intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche va esente da spese e tasse di giustizia; poiché d’altro canto la parte vittoriosa non è rappresentata da un avvocato il comune, soccombente, non viene condannato a versarle le ripetibili. Per questi motivi, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso é accolto.