Questo TPT non può che pronunciarne l’annullamento su questo punto. Non gli compete invece stabilire a quale zona i fondi vadano assegnati, se effettivamente alla zona edificabile come chiede il ricorrente o alla zona agricola, a una zona protetta o ad altra zona prevista dal PR. Questa competenza spetta unicamente al comune. 6. Per i motivi anzidetti e per l’annullamento della risoluzione impugnata che ne è l’inevitabile conseguenza si rende superfluo verificare la sussistenza di un interesse pubblico preponderante e del rispetto del principio di proporzionalità 7.