Risulta da questo excursus che, all’infuori dei casi in cui l’istituzione di una zona di riserva è dettata dall’incertezza sulla destinazione da dare al comprensorio, incertezza non superabile coi normali strumenti pianificatori, la giurisprudenza, specie quella meno remota, tende a negare la legittimità del provvedimento. Se il comprensorio risponde alla definizione dell’art. 15 LPT e non vi sono motivi per attribuirlo di preferenza ad altra zona, se dunque non possono esservi dubbi sulla sua destinazione, l’inclusione in zona di riserva non ha in linea di principio motivo di essere (DTF 116 Ia 330). Per poter nondimeno creare una zona di riserva ai sensi dell’art. 18 cpv.