Il territorio senza destinazione specifica SDS “comprende tutto il territorio giurisdizionale del Comune non definito nel piano delle zone come zona edificabile, zona forestale o zona agricola” (cpv. 1). “L’utilizzazione del suolo è disciplinata dalle norme di attuazione del piano del paesaggio e dal diritto cantonale di applicazione della LPT” (cpv. 2). “L’edificabilità, riservate le eventuali ulteriori limitazioni previste dalle norme di attuazione del piano del paesaggio, è disciplinata dall’art. 24 LPT (eccezioni fuori dalle zone edificabili), e dalla legislazione cantonale di applicazione” (cpv. 3). Si tratta in prima linea, come già per la zona residua dell’art. 16 cpv.