Nella misura in cui le relative disposizioni regolano “una pluralità di situazioni concrete sumibili a una fattispecie tipica” (DTF 90 I 352) o, in altri termini, “hanno per destinatari una cerchia indeterminata di persone e (...) disciplinano una serie indefinita di fattispecie prescindendo dal caso concreto e dalle persone” (Rep. 1986 302, 306; DTF 106 Ia 386), la restrizione della proprietà che ne procede trova in esse, norme astratte e generali, adottate dal legislatore comunale e soggette a referendum, la propria base legale. La premessa è che il comune tragga dal diritto cantonale la competenza di emanare simili disposizioni.