” Ma se questa era la vera ragione del provvedimento, il comune avrebbe dovuto attribuire il fondo a una zona di protezione o alla zona verde, dando così origine alle pretese risarcitorie dei proprietari colpiti. La ricorrente contesta poi le argomentazioni, generiche e stereotipate, addotte dal Consiglio di Stato nella decisione che respinge il suo ricorso di prima istanza. Da decidersi in primo luogo, afferma, non è l’assegnazione del fondo litigioso alla zona edificabile, ma la legittimità della sua attribuzione alla zona SDS. Rileva che i pochi mq.