{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-332_1995-08-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21314&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b47662ac2b22725c076bd0f567bc0f7b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.332"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 30.08.1995 90.1994.332"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 30.08.1995 90.1994.332"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 30.08.1995 90.1994.332"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:40", "Checksum": "1c48a65eb2f39d81ad6d39b2d1e03b57", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 30.08.1995 90.1994.332\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n30 agosto 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 1 gennaio 1994 di\n|\n|\n____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________, ____________ ____________, rappr. da: ____________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1993 che approva il PR del Comune di _______ e nel contempo respinge i ricorsi di prima istanza della qui insorgente; |\nvisto le osservazioni 17 maggio 1994 del Comune di____________e la risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato\nvisto il sopralluogo del 14 ottobre 1994\nletti gli atti ed esperiti gli accertamenti necessari\nr i t e n u t o\nin fatto\na. La CE ricorrente è proprietaria della part. ____________RFT ____________, sita nella frazione di ____________. Il PR di Lugano, Sezione ____________e ____________, adottato dal Consiglio comunale il 24 febbraio 1992 e approvato dal Consiglio di Stato con la querelata risoluzione, la inserisce nel territorio senza destinazione specifica SDS.\nLa ricorrente, che già aveva impugnato il PR in prima istanza e che aveva visto respingere il proprio gravame dal Consiglio di Stato, insorge nuovamente in questa sede, chiedendo che il mapp. ____________ di __________venga assegnato alla zona R2. Con protesta di spese e ripetibili.\nLa ricorrente rileva che mentre a mente della giurisprudenza federale presupposto per l’attribuzione di un terreno in zona senza destinazione specifica è l’incertezza circa la sua utilizzazione definitiva, tale non è il motivo addotto dal comune a giustificazione dell’inserimento in questa zona del part. ____________. “Il differimento dell’assegnazione del mapp. ____________ ad una precisa (altra) zona di PR non è pertanto legittimo, poiché non sorretto da sufficiente interesse pubblico.”\nLa ricorrente chiede che il mapp. ____________ venga attribuito alla zona R2. In primo luogo perché tutti i fondi non formanti parte del nucleo o boschivi si trovano in quella zona. Sola eccezione, il terreno di sua proprietà, assegnato assieme ai confinanti mapp ____________ e ____________ (quest’ultimo già edificato) alla zona SDS. Già il principio della parità di trattamento imporrebbe l’inserimento in zona edificabile di questi fondi. In secondo luogo perché il fondo, confinante con la strada conducente a ____________, è urbanizzato e “si presta in modo ideale all’edificazione per forma, dimensioni e morfologia del terreno”. E’ poi escluso, dato le restrizioni edificatorie (linea di arretramento dal nucleo, distanza dal bosco, bassi indici di sfruttamento e di occupazione, altezza limitata), che vi si possa costruire un’edificio in grado di incidere negativamente nel paesaggio. Nondimeno, il motivo del contestato azzonamento è di natura paesaggistica: “tramite l’assegnazione del mapp ____________alla zona SDS il comune vuole infatti semplicemente costringere all’inedificabilità i fondi sovrastanti il nucleo di ____________ per meglio proteggere quest’ultimo dal profilo paesaggistico: e questo - ed è ciò che conta - senza dover sborsare alcunché.” Ma se questa era la vera ragione del provvedimento, il comune avrebbe dovuto attribuire il fondo a una zona di protezione o alla zona verde, dando così origine alle pretese risarcitorie dei proprietari colpiti.\nLa ricorrente contesta poi le argomentazioni, generiche e stereotipate, addotte dal Consiglio di Stato nella decisione che respinge il suo ricorso di prima istanza. Da decidersi in primo luogo, afferma, non è l’assegnazione del fondo litigioso alla zona edificabile, ma la legittimità della sua attribuzione alla zona SDS. Rileva che i pochi mq. della particella in discussione non possono stravolgere la contenibilità del PR e fa osservare che questa preoccupazione non ha impedito di assegnare alla zona edificabile, nell’ambito di questa stessa revisione del PR, i terreni (oltre un ettaro tra bosco e terreni) della __________ SA.\nb. Nelle sue osservazioni il Municipio contesta che tutti i fondi non assegnati alla zona del nucleo o non considerati boschivi siano assegnati alla zona R2, a eccezione del fondo dei ricorrenti e dei mapp. ____________e ____________. “Dal piano delle zone si evince infatti che vi sono delle particelle inserite in zona di ristrutturazione (Zrs), in zona di Mantenimento (M) o in zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP).” In quest’ultima zona figurano anche terreni appartenenti a privati, non solo proprietà comunali. Il fatto poi che un terreno sia urbanizzato non implica che debba essere inserito in zona edificabile.\nIl comune ricorda che il fondo in contestazione era escluso dalla zona edificabile già nel precedente piano regolatore. La sua attuale esclusione si giustifica già per il solo motivo che la zona edificabile va dimensionata in base ai “bisogni prevedibili per i prossimi 15 anni.” Se si dovesse prescindere da questa considerazione la superficie da aggiungere alla zona non sarebbe più di una manciata di mq, ma, dovendosi ricuperare anche tutti i fondi vicini, “una superficie non trascurabile, se si tiene conto delle modeste esigenze insediative della frazione di ____________)” Il comune chiede quindi il rigetto del ricorso.\nNelle sue osservazioni il Consiglio di Stato espone i motivi a sostegno della propria risoluzione e propone la reiezione dell’impugnativa. Vi torneremo più in dettaglio, occorrendo, nei considerandi.\nIn sede si sopralluogo la ricorrente, riconfermatasi nelle proprie allegazioni e domande, chiede in via subordinata il semplice annullamento della zona SDS.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\nIn Ordine"}