In definitiva, le circostanze dinanzi descritte non prefigurano una violazione del principio della proporzionalità. Gli interessi meramente finanziari fatti valere dalla ricorrente, tra i quali il deprezzamento del fondo (con la conseguente minor redditività dal profilo degli affitti) o la difficoltà nel reperire nuovi inquilini nell’eventualità di una dipartita degli attuali, devono dunque senz’altro cedere il passo all’interesse pubblico. 7. Per le pregresse considerazioni il ricorso è respinto. Tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 28 Pamm). Per questi motivi, viste le norme alla fattispecie applicabili dichiara e pronuncia 1. Il ricorso é respinto. 2.