la situazione non é tuttavia degradata a tal punto, come lascia invece intendere la società proprietaria dello stabile, da non poter più essere adibito ad abitazione primaria. La scelta pianificatoria mantiene la sua ragione di essere a maggior ragione ove si consideri che, comunque, già oggi pian terreno e primo piano dello stabile sono adibiti a scopo abitativo. In definitiva, le circostanze dinanzi descritte non prefigurano una violazione del principio della proporzionalità.