{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-331_1995-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21313&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2603d8c17aca3eac57ad49b8951ae7e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.331"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 29.09.1995 90.1994.331"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 29.09.1995 90.1994.331"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 29.09.1995 90.1994.331"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:25", "Checksum": "eefe44f2240dea9a65a6589d15211ca6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 29.09.1995 90.1994.331\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n29 settembre 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliere |\nTito Ponti |\nvisto il ricorso del 10 gennaio 1994 di\n|\n|\n_, _ _, rappr. da: _ _, __,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 7 dicembre 1993, n. _, del Consiglio di\nStato concernente l’approvazione del PR di _, sezione _ -_. |\nviste le osservazioni 17 maggio 1994 del Municipio di _e la risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato,\nletti ed esaminati gli atti\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. La ricorrente é proprietaria del fondo mapp. n. _RFD _, di mq. 400, ubicato in _ nella zona di _. Su questo fondo sorge una piccola palazzina destinata prevalentemente ad abitazione.\nb. Il PR di _, Sezione _ -_, è stato approvato (a seguito di una revisione) nel 1992. Esso include la proprietà dei ricorrenti nella zona R7 con “superficie utile lorda residenziale” (SURL) minima del 50% (art. 6 e 15 NAPR). Ai sensi dell’art. 6 NAPR, la SURL é la quota SUL sfruttabile per l’abitazione , piccoli negozi, attività artigianali non moleste o ancora infrastrutture di servizio per gli abitanti e i turisti (esercizi pubblici).\nc. Con impugnativa del 24 giugno 1992 la ricorrente ha contestato, con motivazioni di cui si dirà all’occorrenza di seguito, il vincolo gravante il proprio sedime.\nd. Con risoluzione 7 dicembre 1993, il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative e approvato il PR di _sezione _ -_. Nel merito del ricorso ha precisato che l’impostazione pianificatoria adottata dal comune ha per scopo principale di mantenere una vita propria nel quartiere di _e di evitarne l’eccessiva terziarizzazione.\ne. Dissentendo dalla decisione governativa la soccombente insorge ora innanzi al TPT. Essa chiede lo stralcio del vincolo di SURL minima obbligatoria del 50%. A sostegno delle sua allegazioni, la ricorrente fa notare come la sua proprietà é soffocata dalla presenza di grossi complessi amministrativi-commerciali (_e _) per i quali il Municipio ha concesso tranquillamente la licenza di costruzione senza preoccuparsi della terziarizzazione della zona di _. La modesta superficie del fondo e il fatto che l’edifico attuale non può più essere ampliato rendono inoltre quantomeno problematica la destinazione residenziale dell’edificio.\nf. Nelle sue osservazioni il Municipio di _chiede l’integrale reiezione del gravame. Ribadisce segnatamente l’importanza di creare le premesse al mantenimento di una vita propria nel quartiere di _e di impedirne l’eccessiva terziarizzazione; rammenta inoltre che il vincolo di SURL minima del 50% non significa che metà dell’edificio debba essere necessariamente destinato ad abitazione, dato che nella definizione dell’art. 6 NAPR, oltre all’abitazione, sono compresi anche esercizi pubblici, piccoli negozi o attività artigianali non moleste.\nIl Consiglio di Stato, nella sua risposta, si riconferma nell’impugnata risoluzione.\ng. In data 4 ottobre 1994 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.\nIl presente ricorso, inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell’insorgente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.\nIl gravame è di conseguenza ricevibile.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti)."}