Questo TPT non può dunque che pronunciarne l’annullamento, su questo punto. Non gli compete invece di stabilire a quale zona i fondi vadano assegnati: se effettivamente alla zona edificabile o in quale altra. Questa competenza è unicamente del comune. 7. Per i motivi anzidetti e per l’annullamento della risoluzione impugnata che ne è l’inevitabile conseguenza si rende superfluo verificare la sussistenza di un interesse pubblico preponderante e del rispetto del principio di proporzionalità Per questi motivi, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso é accolto. Di conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui approva l'inserimento del part.