Se dunque il comune si aspettava risultanze determinanti dal piano del paesaggio e intanto voleva evitare ogni contaminazione, doveva istituire una zone di pianificazione. In caso contrario avrebbe dovuto inserire i fondi interessati o in zona agricola o protetta o in una delle altre zone previste dal PR, ma non soprassedere dal dare loro una definitiva destinazione, sottraendosi così indebitamente all’obbligo di pianificare. Nella fattispecie l’assegnazione dei terreni litigiosi alla zona SDS non si giustifica. La risoluzione governativa che l’ha nondimeno approvata viola il diritto federale. Questo TPT non può dunque che pronunciarne l’annullamento, su questo punto.