Il comune vi ha provveduto attribuendo i terreni della ricorrente, come da essa richiesto, alla zona edificabile. Ma non con i parametri edilizi da essa reclamati in via principale, bensì con le possibilità edificatorie della zona R2a e limitatamente alla fascia delimitata a valle dalla linea di arretramento. Per i motivi sopra svolti questa soluzione può essere convalidata in questa sede. Non v’è invece nessunissima ragione per aumentare il potenziale edificatorio, tanto meno per elevarlo ai valori rivelatisi largamente eccessivi vigenti prima dell’attuale PR.