ciò non significa come parrebbe postulare la ricorrente che si ripristini il regime precedente l’adozione del nuovo PR. Annullando la zona di riserva il TF ha posto il comune difronte al suo dovere di pianificare; ciò gli imponeva di attribuire alla parte del territorio rimasta indefinita una destinazione specifica: o zona edificabile o zona di protezione. Eventualmente una combinazione delle due. Il comune vi ha provveduto attribuendo i terreni della ricorrente, come da essa richiesto, alla zona edificabile.