Il PD è destinato a preparare lo sviluppo della pianificazione e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni. L’autorità pianificatrice può discostarsene per adeguarsi alla mutata situazione (DTF 119 Ia 367 consid. 4). D’altronde non risulta, come rileva il Consiglio di Stato nelle sue osservazioni, che il PD preveda la destinazione di quel comparto quale zona di protezione o agricola. La rappresentazione grafica non fa altro che rispecchiare la situazione esistente al momento della rilevazione. Senza che ciò ne possa e debba inibire l’evoluzione. Richiamiamo in proposito la risposta 26 maggio 1992 del Consiglio di Stato ad un’interrogazione dell’on. _, citata in narrativa: