E’ ben vero che per contesti delicati come quello in discussione l’ordinamento giuridico offre strumenti pianificatori quali il piano particolareggiato o il piano di quartiere, ai quali si sarebbe opportunamente potuto far capo. Il primo “organizza e disciplina nel dettaglio l’uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano, oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono” (art. 54 cpv. 1 LALPT).