tecnica PR ‘76). Il Consiglio comunale non aderì alla proposta dell’esecutivo e anziché inserire il comparto in zona edificabile lo attribuì nel 1977 alla zona senza destinazione specifica, che il TF annullò poi con la surriferita sentenza. “Difronte a tale conclusione, che potrebbe anche preludere a pesanti conseguenza per il Comune - il Municipio ha deciso di reintrodurre la proprietà ___________(e quelle limitrofe, di minore estensione) nella zona edificabile R2a” (rel. tecnica ‘91, pag. 53). Conseguenze che la soluzione di compromesso presentata dal Municipio, nella misura in cui “salvaguarda l’interesse generale senza pregiudicare le possibilità del privato” consente di evitare.