La risoluzione del Consiglio comunale nel 1977, quando inserì il comparto in zona residua, non può cancellare la lunga storia che precedette quell’episodio, tosto superato dalla variante di PR qui all’esame, consacrante definitivamente il carattere edificabile della zona. Se è vero che le promesse dell’esecutivo non vincolano le autorità sole competenti a realizzarle, non potrebbe essere affermato che tali promesse siano prive di ogni effetto, ai fini della ponderazione degli interessi su cui la pianificazione del territorio è tenuta a fondarsi, specie laddove si tratta di tenere debitamente conto delle particolari contingenze del caso di specie, la ponderazione non potendosi unicamente