Nella sua risposta il Consiglio di Stato fa valere che nessun motivo d’ordine pianificatorio-urbanistico giustifica le pretese della ricorrente. Ritiene che attualmente il limite dell’area forestale debba essere comunque quello scaturito dall’accertamento dell’autorità competente in data 4.05.1994 (recte 1993). Quanto alle varianti consigliate al Comune non costituiscono una modifica d’ufficio né una richiesta esplicita a voler provvedere al loro allestimento. Sono unicamente delle proposte “che il CdS ritiene lecito fare al Comune, ma la cui competenza di verifica e di opportunità di elaborazione spetta unicamente al Comune”.