approvata dal Municipio è sospesa dall’Autorità cantonale nell’attesa dell’approvazione del presente PR”). Richiama quindi all’attenzione del tribunale le pretese di indennità fatte valere in relazione all’inedificabilità dei suoi fondi: 7.595.635.35 fr. + int. dal 3.11.75 a titolo di indennità per espropriazione materiale e fr. 7.000.000 di risarcimento danni chiesti contro tutti i consiglieri comunali che votarono la modifica del PR 1975 (declassamento dei fondi da R3 alla zona residua, annullata poi dal TF) e contro tutti i membri del Consiglio di Stato che approvarono tale modifica respingendo nel contempo il ricorso della proprietaria.