“L’autorità cantonale ha preso atto della ponderazione di interessi che ha portato il Comune a optare per un’edificazione “parziale”. Non sussistendo un ordinamento di ordine superiore che rendesse pertinente un intervento dell’autorità cantonale volta ad un diniego della proposta comunale ed all’inserimento in una zona di protezione, il CdS ha condiviso quanto previsto dal PR.” Ciò vale anche per il posteggio-autosilo e per la funicolare. Pertanto il Consiglio di Stato postula il rigetto dell’impugnativa, con spese e tasse di giustizia a carico dei ricorrenti. c. Giustamente, rileva il Comune nelle sue osservazioni, il Consiglio di Stato ha rispettato l’autonomia comunale.