” La sentenza 2 luglio 1986 del TF “ha posto l’autorità comunale nella condizione di dover valutare l’opportunità di vincolare i terreni a scopi di protezione paesaggistica con eventuali richieste di risarcimento ed acquisto, o in zona edificabile comunque soggetta a limitazioni particolari”. Il TF non ha dunque escluso la possibilità di rendere edificabile il comparto ed ha lasciato competenza al Comune di decidere quale destinazione fosse più opportuna in base alle proprie esigenze e valutazioni. “L’autorità cantonale ha preso atto della ponderazione di interessi che ha portato il Comune a optare per un’edificazione “parziale”.