{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-327_1995-12-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21311&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e13639d2dccf9fc108903c45c50ee754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:54", "Checksum": "5a030c17031bf0dfb2b7cad124d8d503", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Circa la contestazione della previsione nel PR di un funicolare o scala mobile che dalla costa salga fino alla cantonale per _, attraversando di sbieco il terreno _________e per cominciare il bosco, non possiamo che esprimere il nostro scetticismo sulla fattibilità di simili opere cui non mancano a dir vero i tratti di una certa megalomania pianificatoria. Il TPT non può però escludere che possa presentarsi l’utilità di realizzarle. Se ciò dovesse avvenire, i primi a mobilitarsi saranno le autorità forestali e non mancherà di seguire la CBN, per il danno che potrebbe averne il paesaggio. A quel momento si vedrà se l’opera potrà essere effettivamente attuata e se il rapporto costi-benefici ne giustificherà l’esecuzione. Lo stesso vale per il posteggio sul fondo ex___________anche se qui l’interesse appare più immediato. Alla fin fine il tribunale non ha elementi per ritenere immotivata, destituita di ogni sostenibile ragione per utopica che appai la previsione di queste opere nel PR e non può quindi censurare il Consiglio di Stato che l’ha approvato su questo punto.\n8. I ricorrenti __________pretendono che l’attribuzione dei fondi ___________alla zona edificabile R2a violi il piano direttore cantonale (PD) che inserirebbe quel comparto in zona viticola. La censura è inconferente. Il PD è destinato a preparare lo sviluppo della pianificazione e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni. L’autorità pianificatrice può discostarsene per adeguarsi alla mutata situazione (DTF 119 Ia 367 consid. 4). D’altronde non risulta, come rileva il Consiglio di Stato nelle sue osservazioni, che il PD preveda la destinazione di quel comparto quale zona di protezione o agricola. La rappresentazione grafica non fa altro che rispecchiare la situazione esistente al momento della rilevazione. Senza che ciò ne possa e debba inibire l’evoluzione. Richiamiamo in proposito la risposta 26 maggio 1992 del Consiglio di Stato ad un’interrogazione dell’on. _, citata in narrativa: “Per quanto attiene al Piano direttore, la zona di ___________non risulta protetta. La relativa area ricalca i limiti della zona residua e della zona forestale indicata nel piano regolatore in vigore.”\n9. Censure della ______________\n9.1 L’invito del Consiglio di Stato al Comune di regolamentare la cintura verde tra la linea di arretramento e il bosco, è e rimane solo un invito e non una decisione di rinvio, con ordine al comune di adottare una variante nel senso indicato. A prescindere da questa considerazione l’invito è più che giustificato dalla preoccupazione di evitare che in quella che nel PR appariva come fascia di una certa consistenza sorgessero costruzioni, in particolare accessorie, che ne vanificassero la funzione di stacco. In realtà l’interesse ad opporsi alla regolamentazione della fascia si è grandemente ridimensionato per l’esiguità che presenta la fascia medesima a seguito della decisione dell’autorità federale.\n9.2 La pretesa di veder confermata l’assicurazione 29.4.74 ha puro valore retorico.\nPacificamente, con l’adozione del PR di ___________Sezione di _ -___________la situazione giuridica è cambiata e le promesse dei diversi esecutivi comunali cessano di essere vincolanti. Non lo potrebbero essere peraltro, non al punto di poter assidere su di esse la buona fede, nei confronti delle sole autorità competenti a realizzarle, in casu il Consiglio comunale. L’attribuzione dei terreni litigiosi alla zona di riserva venne annullata dal TF; ciò non significa come parrebbe postulare la ricorrente che si ripristini il regime precedente l’adozione del nuovo PR. Annullando la zona di riserva il TF ha posto il comune difronte al suo dovere di pianificare; ciò gli imponeva di attribuire alla parte del territorio rimasta indefinita una destinazione specifica: o zona edificabile o zona di protezione. Eventualmente una combinazione delle due. Il comune vi ha provveduto attribuendo i terreni della ricorrente, come da essa richiesto, alla zona edificabile. Ma non con i parametri edilizi da essa reclamati in via principale, bensì con le possibilità edificatorie della zona R2a e limitatamente alla fascia delimitata a valle dalla linea di arretramento. Per i motivi sopra svolti questa soluzione può essere convalidata in questa sede. Non v’è invece nessunissima ragione per aumentare il potenziale edificatorio, tanto meno per elevarlo ai valori rivelatisi largamente eccessivi vigenti prima dell’attuale PR.\nQuanto alla domanda subordinata della ___________chiedente la conferma del PR così come è stato approvato dal Consiglio di Stato con la risoluzione impugnata non può ovviamente essere intesa come domanda ricorsuale (non si può ricorrere contro una decisione che approva quel che, ancorché a denti stretti e in via solo subordinata, si chiede venga confermato). La domanda è invece da intendersi come presa di posizione della ___________, in qualità di resistente nei confronti del ricorso che i coniugi _ hanno interposto contro l’approvazione del PR.\nPer questa ragione ai coniugi _, soccombenti in questa procedura, vanno accollate congrue ripetibili a favore della _ A.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso interposto dai coniugi _________contro la risoluzione governativa di approvazione del PR (revisione 1992) del PR di _ Sezione ___-_____________é respinto.\n2. Il ricorso della, ________ nella misura in cui è ammissibile, è respinto.\n3. Le tasse e le spese di\ngiustizia per complessivi fr. 3'000.-- sono poste in ragione di fr. 1'500.-- a\ncarico dei coniugi ________e di fr. 1'500.-- a carico della ____________. I\nconiugi _ verseranno fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili alla _.\n4. Intimazione: - Avv. ___________, ____________\n-\nAvv. _________._______._____\n- Municipio di ______\n- Consiglio di Stato, __________\n- Sezione pianificazione urbanistica, __________\nTribunale della pianificazione del territorio"}