{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-327_1995-12-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21311&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e13639d2dccf9fc108903c45c50ee754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:54", "Checksum": "5a030c17031bf0dfb2b7cad124d8d503", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nVa osservato in proposito che, a seguito della correzione del limite del bosco ad opera delle autorità federali, la linea di arretramento viene a trovarsi molto a ridosso del bosco stesso e non può quindi creare quella cintura prospettata nella relazione tecnica che il Consiglio di Stato invita il Comune a disciplinare.\nLa modifica non sembra però essenziale: quel che si perde in prato lo si guadagna in bosco, non meno inedificabile- motivo per cui, visto dal basso, lo stacco sostanzialmente non dovrebbe cambiare. Tutt’al più l’innalzamento del margine del bosco potrà comportare lo spostamento a monte della linea di arretramento, con conseguente compressione della zona edificabile.\nAi problemi d’inserimento delle costruzioni si affianca quello della strada _, già approvata dal Consiglio di Stato col precedente PR. Per il grande dislivello (ca 15 mtl) da superarsi in breve spazio l’impatto nel paesaggio può essere grande. Si tratterà di mascherare opportunamente il manufatto, al che per la forte pendenza del terreno provvederanno almeno in parte le stesse future costruzioni.\nQual’è il parere della CBN a proposito della strada e dell’edificabilità? Se nel rapporto sul PR la commissione non spende parola sulla zona _, nella lettera 24.6.74 citata in narrativa afferma di aver avallato le nuove proposte del PR. La cosa non sorprende. Il nuovo ordinamento riduce sostanzialmente il potenziale edificatorio consentito in quel comparto dal precedente (la CBN parla addirittura di un rapporto da 1 a 3). Ora, fu proprio l’eccessiva edificabilità uno dei motivi centrali delle censure commissionali. Ricordiamo d’altronde che proprio la CBN aveva approvato il progetto PAR V 74 con le modifiche del luglio ‘75, presentato sotto il vecchio regime, benché la quantità edificatoria, pur sensibilmente ridotta a seguito di un estenuante braccio di ferro col promotore, rimanesse nettamente al disopra di quanto oggi consenta il PR (ca. 4000 mq SUL contro gli oltre 5.500 mq abitativi di quel progetto, con un IS del 0,6182).\nQuesto tribunale non ha motivi stringenti per ritenere che la variante di PR in contestazione non consenta di tenere sufficientemente conto delle esigenze che pone un’adeguata tutela del paesaggio. E’ ben vero che per contesti delicati come quello in discussione l’ordinamento giuridico offre strumenti pianificatori quali il piano particolareggiato o il piano di quartiere, ai quali si sarebbe opportunamente potuto far capo. Il primo “organizza e disciplina nel dettaglio l’uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano, oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono” (art. 54 cpv. 1 LALPT). Il secondo “è un progetto planovolumetrico per un insieme di edifici, inteso a favorire la promozione urbanistica quando sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione degli obiettivi urbanistici qualitativi fissati dal piano regolatore.(art. 56 cpv. 1 LALPT)” Spetta al PR fissare la superficie minima dei fondi, i requisiti qualitativi minimi e i parametri edilizi minimi e massimi (art. 56 cpv. 2 LALPT). E’ quest’ultimo uno strumento più duttile del piano particolareggiato; più dinamico e aderente alla realtà. Mentre il piano particolareggiato ha per obiettivo di stabilire già a livello pianificatorio i tratti essenziali del futuro assetto di una precisa frazione del territorio e per il suo carattere prescrittivo soffre di una certa staticità e astrattezza, il piano di quartiere mira alla realizzazione di un concreto progetto insediativo, abbracciante un’area significativa del territorio comunale, alla quale importi imprimere carattere unitario e qualità urbanistica ed architettonica. Qui lo spazio per la concertazione e pattuizione tra promotore e ente pubblico è importante e nella sua forma più libera non pone altri limiti alla creatività che la fissazione di pochi parametri o condizioni essenziali. Più che le norme condizionali contano in questo contesto quelle finali, le indicazioni di intenti, l’enunciazione degli obiettivi, l’indicazione dei valori da conservare o da perseguire. Tra gli obiettivi primeggia quello di evitare il frazionamento di comparti urbanisticamente o paesaggisticamente sensibili in un aggregato di interventi edilizi scoordinati. Ciò presuppone generalmente che la proprietà di un simile comparto sia concentrata nelle mani di un unico promotore.\nNel caso presente l’esperienza di tutti questi anni insegna che la__________, proprietaria della stragrande maggioranza dei fondi edificabili in località _, ha sempre presentato progetti unitari e dunque il problema di un’edificazione eterogenea e sporadica del comparto non si pone. La semplice normativa della zona R2a, accompagnata dall’unico correttivo dalla linea di arretramento, può bastare, a rigori, ma ad una condizione: dev’essere chiaro che un progetto edilizio non dovrà solamente rispettare i parametri della zona R2a, dovrà anche poter essere inserito in modo accettabile nel paesaggio. Questa esigenza, fondamentale, potrà eventualmente giustificare una riduzione della quantità edificatoria rispetto al potenziale risultante dall’applicazione dei parametri edilizi, che non possono quindi assumere una valenza assoluta. A questa condizione si può rinunciare a prescrivere requisiti qualitativi minimi in termini di integrazione paesaggistica ed architettonica, da ancorare in un piano particolareggiato, un piano di quartiere o più semplicemente nelle norme di PR."}