{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-327_1995-12-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21311&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e13639d2dccf9fc108903c45c50ee754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:54", "Checksum": "5a030c17031bf0dfb2b7cad124d8d503", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5.2 A proposito del comparto _, se è vero che il mantenimento a verde dell’area in contestazione rappresenterebbe la soluzione ideale, quella che consentirebbe di tramandare pressoché intatta alle generazioni future una porzione del territorio comunale sicuramente preziosa, non può neppure essere disattesa l’evidente idoneità all’insediamento residenziale dei terreni in esame. Proprio la posizione privilegiata, a cospetto del lago, in uno dei punti più pregiati di tutta la regione li rende particolarmente appetibili per l’abitazione. La storia di questo comparto, esposta in narrativa, dà una chiara idea dell’interesse che gli esecutivi di _ prima e di _ poi hanno incessantemente mostrato per l’edificazione di questo comparto, che è sempre stato ritenuto necessario per lo sviluppo edilizio del comune in quella zona, particolarmente ambita per la bellezza estrema del panorama e la mitezza del clima. In effetti se i terreni della ________sono rimasti col _________come una parentesi verde su quella pendice del__________tempestata di case, non è perché si ritenne che l’area non interessasse all’edificazione, ma per una serie di impedimenti, tra i quali non è peraltro senza rilievo l’atteggiamento stesso della società, con la sua ostinazione a insistere per un’edificazione dall’impatto eccessivo su quel delicato contesto e dunque provvidamente bloccata dalla CBN. E naturalmente vi fu per tutti quegli anni il problema della strada, effettivamente di difficile realizzazione, ma poi decisa dal comune e inserita nel PR a prescindere della sua funzione di accesso ai fondi della ________. La risoluzione del Consiglio comunale nel 1977, quando inserì il comparto in zona residua, non può cancellare la lunga storia che precedette quell’episodio, tosto superato dalla variante di PR qui all’esame, consacrante definitivamente il carattere edificabile della zona. Se è vero che le promesse dell’esecutivo non vincolano le autorità sole competenti a realizzarle, non potrebbe essere affermato che tali promesse siano prive di ogni effetto, ai fini della ponderazione degli interessi su cui la pianificazione del territorio è tenuta a fondarsi, specie laddove si tratta di tenere debitamente conto delle particolari contingenze del caso di specie, la ponderazione non potendosi unicamente compiere in termini di valori astratti e di formule avulse dalla concreta realtà (cfr. DTF 115 Ia 353 consid. 3d e 3f/cc; STPT 13.5.94 in re Comune di _).\nL’apertura all’edificazione del comparto in discorso non può dunque che apparire in linea di massima legittima.\nL’unico problema che potrebbe opporsi all’edificabilità è la compatibilità con le esigenze di tutela del paesaggio.\n6. Protezione del paesaggio\nGià la relazione tecnica accompagnante il PR del 1976 metteva in chiara evidenza l’importanza paesaggistica del comparto di _. “Separata da una lingua di bosco dai terreni già edificati“ e priva “di infrastrutture e, in particolare di un collegamento stradale”, la zona “è collegata all’area comunale ‘_, che a sua volta va ad unirsi al “_ _ ”. Assieme a quei fondi essa forma quella “vasta e luminosa distesa di prati e piante sulla sponda solatia del _ ” ricordata in narrativa. Perciò la relazione, ripresa testualmente su questo punto dalla relazione tecnica del 1991 concernente l’attuale PR (v. pag. 52), conclude che “l’inedificabilità di tutta questa fascia - l’ultima libera da costruzioni - sarebbe (...) auspicabile anche dal profilo paesaggistico.”\nQuesta soluzione non ottenne però l’adesione del Municipio che chiese al pianificatore di “urbanizzare” la zona “data la presenza di impegni formali assunti dal Municipio di _ ” (rel. tecnica PR ‘76). Il Consiglio comunale non aderì alla proposta dell’esecutivo e anziché inserire il comparto in zona edificabile lo attribuì nel 1977 alla zona senza destinazione specifica, che il TF annullò poi con la surriferita sentenza.\n“Difronte a tale conclusione, che potrebbe anche preludere a pesanti conseguenza per il Comune - il Municipio ha deciso di reintrodurre la proprietà ___________(e quelle limitrofe, di minore estensione) nella zona edificabile R2a” (rel. tecnica ‘91, pag. 53). Conseguenze che la soluzione di compromesso presentata dal Municipio, nella misura in cui “salvaguarda l’interesse generale senza pregiudicare le possibilità del privato” consente di evitare. “Si tratta, in pratica, di permettere l’edificazione del sedime nella sua parte alta (che viene collocata nella zona R2a). La parte bassa, paesaggisticamente più importante, viene salvaguardata con l’imposizione di un importante vincolo di arretramento” (rapporto commissione speciale). Dal canto suo la relazione tecnica, “preso atto dell’ineluttabilità del fatto che il sedime verrà costruito” fa presente che “consci della grande e particolare importanza paesaggistica che continua a caratterizzare la zona (...) non ci si limita alla sua inclusione nella zona edificabile, ma, per il sedime _r, si sanciscono anche delle prescrizioni speciali, che, appunto, tengono conto della grande importanza che questo fondo riveste nell’immagine paesaggistica del comparto”. Tale risultato “si può ad esempio ottenere se viene mantenuto l’effetto di stacco - fra i sedimi che verranno edificati a monte e la zona del lago - che la proprietà esercita, grazie all’ampio spazio verde, libero, che degrada dall’alto verso il basso, nel bosco, fino ad affacciarsi sul lago. Di conseguenza, il PR imporrà la concentrazione delle nuove edificazioni nella fascia più a monte del sedime, in modo da mantenere libera quella sottostante, affinché continui ad assolvere alla suddetta funzione di stacco”(risalti ns.)."}