{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-327_1995-12-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21311&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e13639d2dccf9fc108903c45c50ee754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:54", "Checksum": "5a030c17031bf0dfb2b7cad124d8d503", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc. Nella sua risposta il Consiglio di Stato fa valere che nessun motivo d’ordine pianificatorio-urbanistico giustifica le pretese della ricorrente.\nRitiene che attualmente il limite dell’area forestale debba essere comunque quello scaturito dall’accertamento dell’autorità competente in data 4.05.1994 (recte 1993).\nQuanto alle varianti consigliate al Comune non costituiscono una modifica d’ufficio né una richiesta esplicita a voler provvedere al loro allestimento. Sono unicamente delle proposte “che il CdS ritiene lecito fare al Comune, ma la cui competenza di verifica e di opportunità di elaborazione spetta unicamente al Comune”. Ciò non toglie che “la particolarità del comparto e l’importanza di questa fascia inedificabile sancita da una linea di arretramento. Pertanto è evidente che anche la gestione e l’utilizzazione di quest’area inedificabile assumono in questo preciso contesto un’importanza particolare, una normativa di indirizzo generale e non particolare avrebbe comunque, a parere del CdS, meglio completato e finalizzato gli intenti indicati dal Comune.”\nIl CdS conclude postulando che il ricorso sia integralmente respinto; con spese e tasse a carico della ricorrente.\nconsiderato\nin diritto\nA. In ordine\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti, per gli stessi motivi, in prima sede è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentati nei termini di legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.\n2. I coniugi _ chiedono che nella misura in cui concerne la strada Sant’Anna la decisione del Consiglio comunale venga annullata, in quanto inficiata dalle informazioni inveritiere fornite sull’oggetto dal Municipio.\nNon è infatti esatto che la strada rimanga tutta confinata sui fondi della _ come asserito dal Municipio nella seduta del Consiglio comunale: in realtà i piani prevedono che dopo avere invaso una striscia del mapp. ______(legato _) essa penetri per un tratto nel ____________(__________) terminandovi con un piazzale di giro. Utilizzando parte di questi fondi per consentire la speculazione edilizia il comune violerebbe le clausole del testamento rispettivamente dell’atto di donazione.\nGiova osservare in proposito che la strada in discussione era già stata inserita nel precedente PR allo scopo di garantire un adeguato accesso al ___________, in particolare per accudire al vigneto comunale. Venne allora escluso ch’essa potesse servire da premessa all’edificabilità del comparto. Tuttavia le cose cambiarono quando, annullata dal TF la zona di riserva, la variante di PR inserì il comparto in zona edificabile e la strada assunse la funzione di collegare non solo il __________ ma pure la zona edificabile di _. Non si vede in queste circostanze per quale motivo l’erronea informazione che la strada avrebbe invaso unicamente i fondi della ___________dovrebbe comportare l’annullamento su questo punto della procedura di adozione della variante. L’iniziale funzione della strada rimane immutata e non è il fatto di estenderne l’uso alla____________ che ne influenzi il tracciato. Non è peraltro provato che per raggiungere i suoi fondi la società debba usare il tratto di strada che invade il parco e non possa invece raccordarsi all’interno della sua proprietà.\nTutto considerato, che la strada già prevista nel precedente PR occupi in parte il sedime del _______, come erroneamente riferito al Consiglio comunale, passi tutta sulla proprietà della _, non rileva al punto da giustificare l’accoglimento della richiesta ricorsuale.\nLa censura va respinta.\nII. Nel merito\n3. Scopo essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.). Obiettivo primo, la netta separazione tra territorio abitato e non.\nLa LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.\nSi tratta di esigenze spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche."}