{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-327_1995-12-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21311&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e13639d2dccf9fc108903c45c50ee754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:54", "Checksum": "5a030c17031bf0dfb2b7cad124d8d503", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nContestati sono infine, per gli stessi motivi che si oppongono all’edificazione del comparto, il posteggio con autosilo previsto sulla part. ____________e la funicolare che dovrebbe collegarlo con la sottostante piazza di giro ____________ ____________in località ____________.\nPer questi motivi e altri di cui si dirà all’occorrenza nei considerandi, i ricorrenti chiedono nel merito che, accolto il ricorso, la risoluzione impugnata venga modificata “nel senso che la proprietà ____________e le particelle n. ____________e ____________ di ____________, facenti parte del comprensorio di ____________, sono escluse dalla zona edificabile e inserite in zona inedificabile, rispettivamente di protezione paesaggistica (verde); la strada che dalla cantonale si incunea nel comprensorio di ____________sino a raggiungere il ____________degli ____________è radiata; egualmente annullata è la destinazione a posteggio-autosilo del mappale n. ____________; ivi compresa la stazione della funicolare.” Con protesta di spese e ripetibili.\nb. Il Consiglio di Stato nella sua risposta rileva che “i documenti di ordine superiore non prevedono alcuna particolare destinazione dell’area né in qualità di zona di protezione né in qualità di terreno agricolo.” La sentenza 2 luglio 1986 del TF “ha posto l’autorità comunale nella condizione di dover valutare l’opportunità di vincolare i terreni a scopi di protezione paesaggistica con eventuali richieste di risarcimento ed acquisto, o in zona edificabile comunque soggetta a limitazioni particolari”. Il TF non ha dunque escluso la possibilità di rendere edificabile il comparto ed ha lasciato competenza al Comune di decidere quale destinazione fosse più opportuna in base alle proprie esigenze e valutazioni. “L’autorità cantonale ha preso atto della ponderazione di interessi che ha portato il Comune a optare per un’edificazione “parziale”. Non sussistendo un ordinamento di ordine superiore che rendesse pertinente un intervento dell’autorità cantonale volta ad un diniego della proposta comunale ed all’inserimento in una zona di protezione, il CdS ha condiviso quanto previsto dal PR.” Ciò vale anche per il posteggio-autosilo e per la funicolare. Pertanto il Consiglio di Stato postula il rigetto dell’impugnativa, con spese e tasse di giustizia a carico dei ricorrenti.\nc. Giustamente, rileva il Comune nelle sue osservazioni, il Consiglio di Stato ha rispettato l’autonomia comunale. E infatti la scelta pianificatoria contestata rientra in quest’ambito “in quanto sorretta da valide motivazioni e pertanto corrispondente ad un interesse pubblico sicuro. Essa non è inopportuna e tantomeno arbitraria. Al contrario l’arbitrio sarebbe intervenuto proprio qualora il Consiglio di Stato non avesse rispettato la scelta del Comune.” L’azzonamento contestato non contrasta con il PD. Come risulta dalla risposta 26 maggio 1992 del Consiglio di Stato ad un’interrogazione dell’on. ____________: “Per quanto attiene al Piano direttore, la zona di ____________non risulta protetta. La relativa area ricalca i limiti della zona residua e della zona forestale indicata nel piano regolatore in vigore.”\nA proposito della strada di accesso, “a parte il tratto iniziale di abbassamento di quota, verrebbe costruita seguendo il terrazzamento naturale del terreno, senza opere di sostegno particolare imponenti e deturpanti.” Tale strada, pubblica, non deve tenere le distanze dai fondi privati. Quanto alle asserite violazioni delle clausole testamentarie relative alle proprietà ex ____________ed ex ____________ non solo il comune respinge l’accusa ma precisa che non spetta né al Consiglio di Stato né al tribunale esprimersi in merito. “D’altro canto non è certamente una strada che si inserisce per pochi metri nel fondo adibito a vigneto onde consentirne l’accesso per la manutenzione e il trasporto dell’uva a modificarne la destinazione.” Secondo il Municipio escludere l’edificazione di ____________, che invece il PR dell’ex comune di ____________ consentiva in larga misura, varrebbe a imporre una restrizione della proprietà particolarmente grave, del tutto incompatibile col principio di proporzionalità. “L’attribuzione dei fondi in questione alla zona edificabile con l’imposizione di un importante vincolo di arretramento, che limita drasticamente l’impatto delle costruzioni sul paesaggio è mezzo certamente più idoneo a conseguire lo scopo voluto, consentendo di salvaguardare entrambi gli interessi in gioco: quello del Comune e quello del privato. Deve inoltre essere considerato il probabile gravoso sacrificio economico che il Comune dovrebbe sopportare quale conseguenza di un vincolo AP-EP: tale onere sarebbe del tutto sproporzionato rispetto allo scopo da conseguire e comunque non sopportabile per il Comune e di riflesso per i contribuenti.”\nA proposito del posteggio sul part. ____________il comune osserva che il precedente PR già lo prevedeva. L’opera risponde a un evidente interesse pubblico: copre il fabbisogno sia locale che dei frequentatori del ____________degli ____________, del sentiero di ____________e della zona ricreativa di ____________e del museo di ____________, tale ufficio non potendo essere adempiuto da via ____________la cui funzione pedonale verrebbe così definitivamente consolidata. Nessun vincolo di natura privata deriva dal testamento dell’arch. ____________ ____________. Di nessuna rilevanza infine la questione del bosco: “ad ogni modo di eventuali variazioni della superficie del bosco accertate con decisione definitiva e vincolante si terrà conto nella determinazione della superficie edificabile del fondo.”\nIl Comune chiede quindi il rigetto del ricorso; protestate spese e ripetibili."}