{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-327_1995-12-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21311&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e13639d2dccf9fc108903c45c50ee754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:54", "Checksum": "5a030c17031bf0dfb2b7cad124d8d503", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDal giugno ‘71 all’aprile 72 furono presentati diversi progetti di massima e preconsultivi, autore l’arch. ______________, che la CBN non approvò o solo a determinate condizioni, con la richiesta di varianti. La ______________ ______________ritirò il mandato al progettista (con strascico di azioni civili e penali che videro quest’ultimo soccombente). I diversi progetti del suo successore, ______________. ______________, non ebbero vita più facile presso la CBN. Ad es. il 4.2.72 la commissione comunica l’eccessiva occupazione del fondo e la richiesta di sopprimere il corpo centrale delle parti superiori. Del 31.3.72 è l'invito a sottoporre una variante che elimini due piani del blocco 5 e un piano del blocco 4. Il 14.4.72 il Dipartimento approva in linea di massima il progetto; dal canto suo la Commissione Costruzioni propone al Municipio di accettare la domanda di costruzione, alla condizione di ridurre l’IO e di conseguenza l’IS, di non superare la quota 351,50 e di eliminare otticamente il corpo orizzontale tra le unità A e B. Seguono altri progetti nel 1974. Soprattutto istruttiva è la presa di posizione 24.6.74 della CBN sulla domanda 20.6.74, articolata su 4 varianti. Ecco il giudizio commissionale. Ad D): manomissione della fascia di bosco assai consistente di alto valore paesaggistico; violenta escavazione del terreno naturale, in fortissimo pendio, per rendere possibile l’edificazione. Ad C): dimensioni eccessive dei corpi di tipologia a gradoni troppo emergenti in altezza e anche ingombranti nel loro insieme. Ad B) paesaggisticamente ancora molesta per il suo notevole sviluppo in lunghezza cui si deve aggiungere l’effetto cumulativo degli edifici inferiori con i due edifici superiori. Per concludere la CBN ritiene che l’unica variante che si possa prendere in considerazione “anche perché riprende l’edificazione esistente nella zona e non si discosta da quanto già convenuto anni addietro” è, riservato il controllo della modinatura, la variante A. “La stessa suddivide meglio i volumi, lasciando tra i diversi corpi lo spazio necessario per la vegetazione non solo arbustiva ma anche arborea.” E qui subentra un’osservazione che è utile sottolineare: “Non è compito della CBN sindacare la quantità edificatoria concessa dal comune di ______________e successivamente avallata dal comune di ______________Questa quantità è semplicemente il triplo di quella della nuove proposte di PR, avallate dalla CBN.” E poco oltre la commissione si dice pur sempre “dell’avviso che la quantità edificatoria concessa, se totalmente utilizzata, si concilierà difficilmente con le esigenze della tutela di un sito indubbiamente pittoresco e delicato, ai piedi del ______________Concludendo ci permettiamo d’invitare ancora una volta gli interessati (...) a ridurre sensibilmente la quantità edificatoria, che a ragion veduta, alla luce delle 4 varianti, appare semplicemente eccessiva.”\nCade in questo contesto l’assicurazione fornita all’arch. ______________dal Municipio di ______________con lettera 29.4.1974 (risoluzione del 25.4.1974): da un lato la strada sarebbe stata costruita secondo il progetto nel frattempo elaborato dall’UTC, dall’altro un progetto di costruzione avente i requisiti di un piano di quartiere e rispettante l’ IO del 25% e l’IS dello 0,75 sarebbe stato ammissibile, con riserva dell’approvazione cantonale. Il tutto con l’avvertenza che i fondi non erano vincolati al DFU, ma che la parte inferiore boscata era assoggettata alla legislazione federale. Il Municipio fissa un termine di 6 mesi alla__________ A, prorogato poi fino al 31.12.1974, per l’inoltro della domanda di costruzione, dopo di che gli indici non sarebbero più stati riconosciuti. Il progetto PAR V 74 è presentato il 23.12.1974 e, con la variante del luglio ‘75 è preavvisato favorevolmente dalla CBN. Nel suo avviso preconsultivo del 3.7.75 comunica che la var. 1.7.75 eliminando il blocco centrale “risponde a quanto concordato, ossia a una sensibile riduzione della quantità edificatoria e a un minimo frazionamento della quantità medesima nel terreno.” Il Dipartimento ha approvato il progetto il 3.11.1975, il Municipio l’11.12.75, con l’avvertenza che “se formalmente questa licenza preliminare Vi consente di continuare gli studi del progetto definitivo, resta pur sempre la disposizione dell’art. 25 bis della LE cantonale, che ci imporrà di rifiutare ogni costruzione in contrasto con il nuovo PR, approvato dal Consiglio comunale il 28 luglio 1975 e pubblicato il 3 novembre 1975, che prevede, per la vostra zona, il divieto di costruzione di qualsiasi natura.”\nFinalmente venne presentata una domanda definitiva di costruzione PAR 76 (11.7.1976) che il Municipio sospese dapprima ex art. 25 bis LE per poi trasmetterla col proprio preavviso negativo all’autorità cantonale a seguito del ricorso della______________al Consiglio di Stato. Con decisione 29.8.1977 il Dipartimento ha negato il rilascio dell’autorizzazione cantonale; l’8.9.1977 anche il Municipio si è pronunciato negativamente. Ricorso della_______ _________al Consiglio di Stato e poi contro la sua decisione negativa al TRAM per finalmente approdare con ricorso di diritto pubblico e amministrativo al TF che con sentenza del 28.9.1983 dichiara inammissibile il primo e respinge in quanto ammissibile il secondo."}