{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-327_1995-12-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21311&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e13639d2dccf9fc108903c45c50ee754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:54", "Checksum": "5a030c17031bf0dfb2b7cad124d8d503", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 01.12.1995 90.1994.327\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n1 dicembre 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem\nBeretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto i ricorsi\n|\n|\n______________ ______________, ______________, rappr. da: avv. ______________ ______________, ______________, del ______________ ______________\n______________ e ______________ rappr. da: avv. ______________ ______________, ______________, ______________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1993 (ris. n. ______________) che approva il PR del Comune di ______________sezione ______________/___________e nel contempo respinge i ricorsi di prima istanza dei qui insorgenti; |\nvisto:\n· le osservazioni 17 maggio 1994 del Comune di ______________e la risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato;\n· le osservazioni 24 ottobre 1994 della ______________ ______________al ricorso ______________\n· i sopralluoghi del 5 settembre e del 9 novembre 1994;\nletti gli atti ed esperiti gli accertamenti necessari;\nritenuto\nin fatto\nI. Anamnesi\nLa ______________ ______________è proprietaria dei part. ______________, ______________, ______________ ______________e ______________RFD ______________, Sezione ______________di complessivi 11.457 mq, siti in località ______________a valle della strada cantonale per ______________.Il nuovo PR divide i terreni in due segmenti: quello superiore è assegnato alla zona R2a, quello inferiore al bosco. Sulla parte bassa della zona edificabile corre una linea di arretramento, intesa a istituire una fascia verde tra il fronte edificato e il bosco. Il Consiglio di Stato raccomanda al comune di disciplinare l’uso di quest’area (segnatamente vietandovi le costruzioni accessorie). La zona R2a consente la costruzione di due piani fuori terra, con un IS dello 0,40 e un IO del 30%.\nQuesto assetto pianificatorio, rimesso in questione dai ricorrenti, è il risultato di un iter travagliato, che si prolunga da oltre trent’anni. Ricordiamo, in sintesi, che l’ex comune di ______________, luogo di situazione dei fondi, disponeva di un regolamento edilizio, ratificato nel 1963 dal Consiglio di Stato e di un PR, approvato nel 1967. Il primo suddivideva il territorio in tre zone aperte all’edificazione (A. Piano del ______________, B. ______________, C. ______________di ______________e ______________). Il secondo, configurante più che altro un piano del traffico, non prevedeva alcun azzonamento e peraltro nemmeno l’elementare suddivisione del territorio in edificabile e inedificabile. Alla zona collinare erano applicabili i seguenti parametri edilizi: altezza massima di 10 m. (2 piani e un seminterrato) e un IO del 25% (il che corrispondeva in caso di massimo sfruttamento ad un IS dello 0,75).\nNel 1971 ______________. ______________ acquistò l’intero pacchetto della società, non senza essersi prima informato presso il Municipio sul regime giuridico dei fondi e aver avuto assicurazioni sulla loro edificabilità e sull’intenzione del comune di dotarli del necessario accesso stradale. Giova ricordare in proposito che nel ‘61 il Consiglio comunale aveva concesso il credito (360.000 fr.) per la costruzione della ______________ ______________. Nel ‘62 il municipio prevede l’allargamento dell’asse stradale da 3 a 4 mtl con un maggior costo di 130.000 fr. (per i quali non vien chiesto il credito al legislativo). Segue una lunga procedura espropriativa e il problema della strada si arena per essere riesumato solo nel 1971. Il Municipio di ______________prevede una variante (ris. 7.5.1971) che comporta un sorpasso rispetto al credito iniziale di fr. 362.000.\nIl 1° maggio 1972 ha luogo la fusione tra i comuni di ______________e di Lugano.\nIl Municipio di ______________ritenne necessario rivedere il progetto stradale e ridimensionarlo, allo scopo di trovare una soluzione che permettesse un inserimento meno deturpante e ne inserì lo studio nell’ambito del nuovo PR in gestazione.\nAlla vicenda dell’accesso si intreccia la tormentata vicissitudine delle domande di costruzione. Già nel ‘61 la ______________aveva ottenuto una licenza edilizia che fu poi rinnovata fino al 1967, quando per intervenute restrizioni forestali il rinnovo non fu più possibile."}