L’art. 56 LALPT definisce questo strumento: “progetto planovolumetrico per un insieme di edifici, inteso a favorire la promozione urbanistica quando sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione degli obiettivi urbanistici qualitativi fissati dal piano regolatore” (art. 56 LALPT cpv. 1). Spetta al PR stabilire se il suo allestimento è obbligatorio o facoltativo e a fissare: a) la superficie minima dei fondi; b) i requisiti minimi; c) i parametri minimi e massimi (art. 56 LALPT cpv. 2). Nulla consente di ritenere, ciò premesso, che se il comune dovesse imporre l’obbligo di PQ non prevederebbe tra i parametri essenziali precisamente le linee di arretramento qui avversate.