b LPT) nonché “i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali” (art. 17 cpv. 1 lett. c LPT). Per quanto concerne specificamente le restrizioni qui all’esame si noti che lo stesso diritto cantonale di applicazione della LPT, nell’indicare a titolo esemplificativo, all’art. 28 LALPT, i possibili contenuti delle rappresentazioni grafiche del PR, menziona, al cpv. 2 lett. f), le zone di protezione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-culturali; alla lett. g) le modalità e i vincoli per agevolare il pubblico accesso e percorso delle rive dei laghi e dei fiumi; alla lett.