in specie suddividendo il territorio comunale in zone e disciplinandovi l’uso ammissibile del suolo (art. 1, 3 e 14 seg. LPT). Rientra in particolare in quest’ambito l’istituzione di zone protette prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPT, rispettivamente l’adozione, giusta il cpv. 2, di “altre misure adatte”, al fine segnatamente di proteggere “i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale” (art. 17 cpv. 1 lett. b LPT) nonché “i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali” (art. 17 cpv.