Contrariamente all’assunto del ricorrente è evidente l’interesse pubblico alla loro istituzione e mantenimento e non si vede quale altro provvedimento potrebbe adeguatamente conseguire, con minore incidenza sulla proprietà, l’obiettivo giustamente perseguito dalle restrizioni. Tutto ciò è stato stabilito con estrema chiarezza dal TF nella sentenza del 20.1.1988 e non è dato ravvisare per quali reconditi motivi le ragioni che allora giustificavano i vincoli in esame non valgano pure oggi. Gli altri vincoli verranno esaminati, assieme a quelli di nuova istituzione, nei seguenti considerandi. 3. I vincoli in esame costituiscono con ogni evidenza una restrizione della proprietà.