Tale assunto non merita adesione. Nel quadro di una revisione totale del PR, e tale è quella che ne occupa, il proprietario può far valere che determinate restrizioni alla sua proprietà non sono più giustificate da un interesse pubblico preponderante e quindi non sono più compatibili con l’art. 22ter Cost. (DTF 119 Ia 411 consid. Ib, 118 Ia 384 consid. 4a). In quel caso egli può chiedere che il regime del suo fondo venga riesaminato a norma dell’art. 21 LPT (DTF 120 Ia 232 consid. 2c, 115 Ia 87 consid. 3). Non occorre a questo scopo che le circostanze siano sensibilmente mutate (DTF 115 Ia 88 consid.