” E’ infine riconfermata la scelta e la ponderatezza, dal profilo tecnico-pianificatorio e giuridico, dei vincoli istituiti già dal precedente PR e cresciuti in giudicato. Il Consiglio di Stato conclude chiedendo il rigetto dell’impugnativa, con attribuzione di spese e tasse di giustizia al ricorrente. II. diritto 1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1.