{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-326_1996-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21310&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e810f9412a613ea6ba609ae64cdd9060"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:35", "Checksum": "f30e4838c9446a55127b1c84909f5d40", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa tesi è certamente suggestiva. Prendiamo il calcolo dell’edificabilità effettuato dall’ UTC, corredato da una planimetria dove sono disegnate le piante degli edifici che potrebbero essere inseriti nella fascia superiore della proprietà sfruttando appieno gli indici e nel contempo rispettando gli arretramenti, le distanze e le altre norme di zona. Se mai venisse adottata questa soluzione ne verrebbe fuori un deprimente allineamento di anonimi rettangoli, da immaginarsi trasformati in non meno tristemente anonimi parallelepipedi dai 30 ai 40 mtl di lunghezza e dai 12,70 ai 14,70 di larghezza, alti tre piani. Esattamente il tipo di pianificazione contro il quale sempre più si appuntano gli strali di architetti e urbanisti per l’indigenza progettuale cui portano facilmente forme così meccaniche e schematiche di regolamentazione. Specie in circostanze come le presenti: qui non si tratta di edificare un insignificante appezzamento ai margini di un agglomerato sfuggito fortunosamente al morbo del mattone, ma di accrescere con sapiente accortezza e gusto un tessuto architettonico di grande valore testimoniale e pregnanza paesaggistica, che non tollera stonature né banalità. Potrebbe ad esempio rivelarsi necessario, come osserva il ricorrente “integrare armoniosamente le costruzioni accessorie esistenti con quelle principali nuove.” Il riferimento è, in ipotesi, alla piscina, con la sequela delle cabine e il locale degli impianti, ma vale come principio per tutta la proprietà. V’è insomma la presenza di un insieme di valori tra di loro strettamente irrelati con la quale occorre fare i conti. Occorre soprattutto la consapevolezza che la fascia superiore non forma un’entità a sé stante, ma è parte di un contesto che va rispettato. E’ idoneo a questo compito il semplice giuoco di indici, arretramenti, distanze? Così non reputa il ricorrente: “l’arretramento schematico costringe le forme a disposizione di eventuali architetti in modo del tutto inadeguato e incongruente con la pianificazione del complesso e impedisce il raccordo con le costruzioni esistenti e l’adeguamento degli immobili fra loro e con il paesaggio” (conclusioni, pag. 5).\nSe sul piano teorico le tesi ricorsuali hanno tutta la nostra comprensione, trasposte sul piano della concretezza non possono portare al postulato annullamento dell’ordinamento in contestazione e al rinvio degli atti al comune affinché appronti una variante che imponga l’obbligo di piano di quartiere.\nL’art. 56 LALPT definisce questo strumento: “progetto planovolumetrico per un insieme di edifici, inteso a favorire la promozione urbanistica quando sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione degli obiettivi urbanistici qualitativi fissati dal piano regolatore” (art. 56 LALPT cpv. 1).\nSpetta al PR stabilire se il suo allestimento è obbligatorio o facoltativo e a fissare: a) la superficie minima dei fondi; b) i requisiti minimi; c) i parametri minimi e massimi (art. 56 LALPT cpv. 2).\nNulla consente di ritenere, ciò premesso, che se il comune dovesse imporre l’obbligo di PQ non prevederebbe tra i parametri essenziali precisamente le linee di arretramento qui avversate. E difficilmente questa scelta potrebbe essere impugnata con successo, in quanto v’è più di un motivo a suo sostegno.\nPer cominciare, l’arretramento a sud risponde a un indubbio interesse, quello di creare un nitido stacco tra la parte inferiore e superiore della proprietà e in particolare di proteggere adeguatamente da tergo la ______________ ______________a, che ricordiamo è monumento nazionale. Premesso che la tendenza odierna è non solo di proteggere il monumento ma anche di garantirgli un degno contorno e che la linea di arretramento è il classico provvedimento a questo scopo, nulla lascia intendere che in concreto essa sia sovraddimensionata. Non va perso di vista che la posizione soprelevata dell’area edificabile retrostante richiede un maggiore arretramento delle nuove costruzioni per evitare che sovrastino in modo eccessivo l’immagine del complesso architettonico anti e sottostante.\nA nord l’arretramento è invece dovuto all’esigenza di proteggere la vegetazione ad alto fusto sulla scarpata verso via ______________. S’è visto nel sopralluogo che tale vegetazione presenta una profondità di ca. 8 mtl, contro i 12 dell’arretramento previsto. Ora non appare che frapporre tra piantumazione e costruzioni una fascia tampone di quattro metri sia provvedimento fuori misura, tanto che il tribunale lo debba annullare o ridimensionare.\nA est, infine (part. 594 e parte del 974) il vincolo è dovuto alla contiguità col vecchio nucleo di ______________ ed appare perfettamente ragionevole.\nQuanto alla distanza dal confine (5 mtl) e da edificio a edificio (mtl. 10) è disposizione che come non potrebbe mancare tra le comuni norme attuative del PR, così non sarebbe fuori luogo tra i parametri minimi e massimi regolanti un PQ e non pare in tutti i casi eccessiva. Sta peraltro al proprietario evitare almeno la prima (5 mtl) riparcellando la proprietà."}